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D.P.R. 31 del 13.02.2017. Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

In attuazione del D.P.R. 31 del 13/02/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata_  (G.U. N. 68 del 22.03.2017 - in vigore dal 6 aprile 2017) ed in particolare dell'art. 4_ Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi: "Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico", all'interno delle aree di notevole interesse pubblico individuate nei provvedimenti di cui sopra, le categorie di interventi ed opere elencati al comma 1 lett. a) e b) sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Allo stato attuale, si rende noto, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017, che all'interno della Regione Umbria risultano sussistere i seguenti provvedimenti di vincolo  contenenti specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico:

  1. Vincolo n. 39 - Mantignana e dintorni (comune di Corciano) – dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art.136, c.1, lett.c,d - D.G.R. 79 del 30/01/2012.
  2. Vincolo n. 9 - Castel Rigone (comune di Passignano) - dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art.136, c.1, lett.c,d - D .M. 13 GIUGNO 1949 rettificato e integrato con D.G.R. 1200 del 8/10/2012.
  3. Vincolo n. 140 -zona nord Comune di Panicale- dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art.136, c.1, lett.d - D.G.R. n. 92 dell'11 febbraio 2013.
  4. Vincolo n. 141 - Zona nord, Colle Casalini - via Amerina (comune di Avigliano Umbro) - dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004 art.136, c.1, lett.c,d  - D.G.R. 295 del 21/03/2016.

Le Delibere di Giunta Regionale sopra citate sono consultabili e scaricabili alla pagina http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/BeniPaesaggistici.aspx  del portale Umbriageo.    

Pertanto all'interno delle aree di notevole interesse pubblico individuate nei provvedimenti sopra espressi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 31/2017, sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata anche i seguenti interventi e opere:

  • a) gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci dell'Allegato "A"qualora ricadenti anche all'interno dei  beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici: 

A2

 la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto.

A5

installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici.

A7

installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00.

A13

interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

A14

sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista.

 

  • b) gli interventi e opere di cui alle seguenti voci dell' Allegato "B":

 

B6

interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B13

opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B26

verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita' commerciali, turistico‐ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

B36

posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate.

 

Per gli interventi e le opere comunque sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata, si fa presente infine che ai sensi dell'art. 11, comma 8, del medesimo D.P.R. 31/2017 "Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano  paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141bis del Codice".