- Riconoscimento di conformità ai requisiti previsti dal Reg. CE n. 853/2004
Ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, art. 4, comma 2, gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Reg. 853/2004, possono operare solo previo riconoscimento.
Pertanto, le imprese del settore alimentare (OSA: operatore settore alimentare) che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovo prodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, collagene….) devono ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva, il riconoscimento da parte della Regione Umbria di conformità ai requisiti specifici.
Per dettagli sulla richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, CLICCA QUI
La Regione, effettuata la verifica della conformità documentale dell'istanza di riconoscimento presentata dall'OSA (Operatore Settore Alimentare) e l'ispezione presso la sede operativa dell'impresa (stabilimento) per l'accertamento dei requisiti strutturali specifici rilascia il riconoscimento condizionato della durata di sei mesi.
Effettuato un secondo sopralluogo in collaborazione con il Servizio competente per territorio e per materia delle Az. Sanitarie, viene rilasciato il riconoscimento definitivo.
Tutti gli stabilimenti riconosciuti sono inseriti nel sistema informativo S.INTE.S.I. Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni), anagrafica nazionale, che all'atto del riconoscimento provvede all'assegnazione a ciascun stabilimento di uno specifico numero univoco. Tale anagrafica è consultabile in rete sul sito del Ministero della Salute.
- Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 852/2004
Ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, il riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria competente, deve essere acquisito dagli stabilimenti per:
- la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514/1997;
- la produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al D. Lgs. n. 111/1992;
- la produzione, confezionamento, produzione e confezionamento, deposito all'ingrosso di semi, semi germogliati e germogli di cui al Reg. UE n. 210/2013.
L'autorità sanitaria competente per il rilascio del riconoscimento nella Regione Umbria è il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale. Il riconoscimento viene rilasciato dopo presentazione di istanza da inoltrare alla casella PEC direzionesanita.regione@postacert.umbria.it .
Le informazioni per la presentazione dell'istanza sono reperibili sul sito ufficiale della Regione Umbria, cliccando alla voce "procedimenti amministrativi", "Per le imprese" (http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/semplificazione-amministrativa/i-procedimenti-amministrativi-regionali).
- Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009
Gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, devono essere riconosciuti.
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto che intende esercitare le attività previste dall'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 deve presentare domanda di riconoscimento, come previsto dall'art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009, corredata della documentazione prevista, alla Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare, casella PEC direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.
Il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale effettua la verifica della conformità documentale dell'istanza di riconoscimento e l'ispezione presso la sede operativa dell'impresa (stabilimento) per l'accertamento dei requisiti strutturali specifici.
A seguito della I^ ispezione viene rilasciato il riconoscimento condizionato che non può superare i sei mesi.
Per rilasciare il riconoscimento definitivo il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale, in collaborazione con il Servizio competente per territorio e per materia delle Az. Sanitarie, effettua un secondo sopralluogo.
Per la descrizione del procedimento si può consultare il sito ufficiale della Regione Umbria, cliccando alla voce "procedimenti amministrativi", "Per le imprese" ( http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/semplificazione-amministrativa/i-procedimenti-amministrativi-regionali).
Tutti gli stabilimenti riconosciuti sono inseriti, a cura del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione sociale, nel sistema informativo S.INTE.S.I. Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni), anagrafica nazionale, che all'atto del riconoscimento provvede all'assegnazione a ciascun stabilimento di uno specifico numero univoco. Tale anagrafica è consultabile in rete sul sito del Ministero della Salute - aree tematiche: alimenti> temi e Professioni > sicurezza alimentare> stabilimenti e depositi> (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare&menu=stabilimenti).