Elettrodotti
Gli elettrodotti facenti parte delle reti nazionali di trasmissione dell'energia elettrica sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo atto di intesa con la Regione.
Per l'iter autorizzativo si fa riferimento all'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica" convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
La richiesta di autorizzazione per la costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150KV deve essere, invece, inoltrata alla Provincia competente per territorio.
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