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Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero
La legge n. 735 del 10.7.1960 prevede la possibilità, per i cittadini italiani, di richiedere il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e quale titolo di valutazione nei medesimi. La competenza a eseguire tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni. Per essere riconosciuto ai sensi della legge n. 735/1960, il servizio deve essere prestato, in conformità a un rapporto di lavoro, presso Enti dotati di una propria autonomia amministrativa, economica e operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici; deve pertanto trattarsi di Enti Pubblici, di Istituzioni che svolgono attività di interesse pubblico, oppure di Istituzioni Private senza scopo di lucro.

 

Determinazione dirigenziale n. 9427 del 10 settembre 2025 - Attualizzazione modulistica per riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero 

 

Allegato A) GUIDA  ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI NONCHE' COME TITOLO VALUTABILE NEI MEDESIMI
 

Allegato B) FAC – SIMILE DOMANDA DÌ RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA PRESTATA ALL'ESTERO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI NONCHE' COME TITOLO VALUTABILE NEI MEDESIMI.

 

Informativa privacy RICONOSCIMENTO ATTIVITA' PRESTATA ALL'ESTERO

 

D.G.R. N. 1531  DEL   23/12/2013