TICKET AGGIUNTIVO SULLE RICETTE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE:
Sono esclusi dal pagamento del Ticket Aggiuntivo
• Gli assistiti già esenti per le prestazioni specialistiche
• Gli assistiti con reddito lordo familiare fiscale non superiore a € 100.000.
• Le ricette relative a prestazioni specialistiche di importo complessivo non superiore a € 10
Tutte le prestazioni escluso TAC/RMN | TAC/RMN | Fasce di reddito | Codice fascia di reddito |
0 euro | 0 euro | 0 - 100.000 euro | RB |
15 euro | 34 euro | oltre 100.000 euro | Non previsto |
TICKET SUI FARMACI
Sono esenti dal pagamento del Ticket sui farmaci
1. I cittadini già esenti per reddito in base alla normativa vigente (L. 537/93 e s.m.i.) e
tutti gli assistiti con reddito lordo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
2. Assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti individuate dai Decreti del Ministero
della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate
dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, limitatamente ai farmaci
correlati alla patologia di esenzione;
3. Invalidi di guerra e i deportati in campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
4. Invalidi per servizio;
5. Invalidi civili;
6. Invalidi per lavoro;
7. Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio o affetti da malattie professionali,
limitatamente all'erogazione dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze
dell'infortunio e al periodo dell'infortunio stesso;
8. Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati,
limitatamente all'erogazione dei farmaci necessari per la cura delle patologie
previste dalla legge 210/1992;
9. Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
10. Ciechi e sordomuti.
Quote per confezione | Fasce di reddito | Codice fascia di reddito |
0 euro | 0 - 100.000 euro | RB |
3 euro fino un massimo di 6 euro per ricetta | oltre 100.000 euro | Non previsto |
CERTIFICAZIONE FASCIA DI REDDITO TICKET SANITARI
Il codice della fascia di reddito è indicato dal medico prescrittore che lo inserisce nella ricetta, al momento della prescrizione, in base alle informazioni presenti negli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai medici tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS).
Se non sei negli elenchi del Sistema Tessera Sanitaria ( TS) del tuo Medico o sei inserito con una fascia di reddito che ritieni errata, dovrai compilare il modulo dell'autocertificazione (mod 4) riportato qui sotto e presentarlo scegliendo una di queste modalità:
a) tramite email inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
b) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
c) tramite posta ordinaria inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;
d) tramite fax inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegate copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria al numero indicato dall'Azienda USL di assistenza;
e) online tramite l'apposita funzione resa disponibile al cittadino sul Sistema TS www.sistemats.it, utilizzando l'apposito lettore smart-card con la Tessera Sanitaria/CNS attivata o tramite SPID.
f) direttamente presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione sempre corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria;
Per indirizzi di posta, PEC, email, numeri di fax e sportelli dedicati consultare i siti aziendali delle Aziende Sanitarie locali:
Moduli:
MODULO 6 - FASCIA di REDDITO: RAVVEDIMENTO
Con DGR 682 del 30/07/2020, tenuto conto delle difficoltà dei cittadini per recarsi negli uffici delle Asl e in modo da contenere al massimo i loro spostamenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la validità delle fasce di reddito in scadenza al 31 marzo 2020, che erano state già prorogate al 31 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31 agosto 2020, in quanto a partire dal 1° settembre 2020 non verrà più applicato il ticket aggiuntivo per effetto della Legge di Bilancio 2020, quindi verranno a cessare le fasce di reddito.
Tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito o con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020.
Gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, dell'eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute. Le Aziende USL sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate.
Per ulteriori informazioni: