Mobilità ordinaria

Viene concessa a seguito di procedura per licenziamento collettivo (almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni) attivata da imprese che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
 

Hanno diritto al trattamento operai, impiegati e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati. Non spetta agli apprendisti.

A seguito della procedura di mobilità attivata dall'impresa il lavoratore viene iscritto in lista di mobilità, mentre per ottenere la relativa indennità deve presentare domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

L'ammontare dell'indennità è pari al trattamento di CIGS per i primi 12 mesi, all'80% di detto trattamento per i restanti mesi. Al lavoratore spetta, se dovuto, anche l'assegno per il nucleo familiare.

 

A seguito delle riforme introdotte dalle leggi "Riforma del mercato del lavoro" (L. 92/2012), "Misure urgenti per la crescita del paese"(L. 134/2012) e dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012), l'indennità di mobilità sarà gradualmente sostituita dall'ASpI e ridotta nella sua durata, fino ad entrare a regime nel 2017, secondo lo schema sotto riportato:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Fino a 39 anni

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

ASpI 12 mesi

Da 40 a 49 anni

24 mesi

24 mesi

18 mesi

12 mesi

ASpI 12 mesi

Da 50 a 54 anni

36 mesi

36 mesi

24 mesi

18 mesi

ASpI 12 mesi

55 anni e oltre

36 mesi

36 mesi

24 mesi

18 mesi

ASpI 18 mesi

 

 


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