Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in vigore dal 11/12/2016)
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. 26 novembre 2016, n. 277)
introduce con l'art. 3 modifiche al DPR 380/2001 e, tra le altre, anche all'art. 67 DPR 380/2001 per quanto riguarda il collaudo statico.
DPR 380/2001 art. 67 Collaudo Statico come modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 222 del 25/11/2016 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277)
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.
(comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.
(comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
(comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Normativa
DGR 596 del 16 luglio 2020 in pubblicazione BUR 29 luglio 2020
Trasmissione D.G.R. 593 del 06-05-2019
D.G.R. 628 del 11-06-2018 -NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI