Agenzia Umbria Notizie
È l'agenzia di informazione della giunta regionale dell'Umbria. Fondata nel 1977 (Nuova Serie), pubblica un notiziario quotidiano (sei numeri la settimana, eccezionalmente domenica e festivi), sull'attività della Giunta regionale.
Direttore: Francesco Antonio Arcuti
Redazione: Marta Cicci (vicecaporedattore), Ida Gentile, Simonetta Battistoni, Marco De Ciuceis (redattori).
emergenza idrica: ordinanza della presidente marini per vietare o limitare gli attingimenti di acqua. In vigore dal 19 luglio al 30 settembre

(aun) – perugia, 18 lug. 017 - La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha firmato questa mattina, martedì 18 luglio, l'ordinanza con la quale si fa divieto e si limita l'attingimento di acqua da numerosi corsi e corpi idrici della Regione. L' ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 19/07/2017 fino alle ore 24 del 30 settembre 2017, salvo revoca della stessa precedente a tale data. Con questo provvedimento, che fa seguito ai numerosi monitoraggi effettuati dal Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria negli ulti mesi, si vieta l'attingimento sia ai titolari di concessione di derivazioni che ai titolari di licenza di attingimento per uso irriguo, uso irriguo non prevalente e ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, mentre le limitazioni di attingimento sono estese anche a colo che a qualsiasi titolo utilizzano fonti di approvvigionamento idrico, per gli stessi scopi, da laghetti collinari, invasi, ecc. ad esclusione di quelli del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del fiume Nera e del Velino, per i quali rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni di attingimento o dalle norme in vigore. Sono esclusi dalle limitazioni anche gli enti che gestiscono reti irrigue pubbliche o coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici ed anche coloro che fanno uso di impianti a goccia per i quali il divieto di attingimento sarà in vigore nei giorni festivi fino alle ore 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 

 

 

 

R.D. n. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Limitazione attingimenti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L.R. n. 10/2015;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1551 del 19/12/2016 "Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche – Atto d'indirizzo.";

TENUTO CONTO in particolare dell'Allegato A punto 8 della deliberazione di cui sopra: "Provvedimenti contingibili e urgenti", riguardante l'eventualità di provvedere con Ordinanza, emanata dal Presidente della Regione, per assoggettamento a turnazione, sospensione temporanea o revoca degli attingimenti in caso di criticità dei corpi idrici;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1/12/2009;

VISTO il "Rapporto sulla situazione di carenza idrica in Umbria 2017" della Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico aggiornato al 20/06/2017;

VISTI i successivi monitoraggi del 28/06/2017 e del 11/07/2017 del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

O R D I N A

Art. 1

  1. Di vietare l'attingimento a:

  2. - coloro che risultano essere titolari di di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

  3. - coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimentoad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

    dai seguenti corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100 dagli stessi:

CORPO IDRICO

COMUNE INTERESSATO

Romealla

Orvieto

Astrone

Città della Pieve

Fossalto

Fabro, Città della Pieve, Monteleone di Orvieto

Argento

Fabro,  Città della Pieve

Piandisette

Città della Pieve

Tresa

Città della Pieve, Paciano

Cestola

Perugia

Infernaccio

Perugia

Nestore

Piegaro, Perugia, Marsciano

Puglia

Deruta

Rio Bosco/Rio Grande

Perugia

Caina

Corciano

Sambro

Bettona

Boschiriolo

Perugia

Aggia

Città di Castello

Arginella

Città di Castello

Assino

Gubbio-Umbertide

Carpinella

Montone-Pietralunga

Cerfone

Citerna

Fosso Casanuova

Pietralunga

Lana

Città di Castello

Lerchi

Città di Castello

Lucestro

Città di Castello

Minima

Umbertide – Città di Castello

Niccone

Lisciano Niccone-Umbertide

Rancale

Città di Castello

Regnano

Città di Castello

Scarsola

Città di Castello

Seano/Minimella

Umbertide – Città di Castello

Vallaccia

Lisciano Niccone-Umbertide

Vaschi

Città di Castello

Vertola

San Giustino

 

Art. 2

1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) a:

- coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

  1. - coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimentoad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

  2. - coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;

    dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli dell'art. 1, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo schema seguente:

     

corpi idrici superficiali e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100

 

Giorni Festivi

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, affluenti del Nera, Corno a valle confluenza con il Sordo,  Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere, Lago di Corbara, Lago dell'Aia (Recentino), Lago di San Liberato, Lago di Alviano  e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m

dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

Restanti tratti e  restanti corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m

dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

intera giornata

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

Intera giornata

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

Restanti corpi idrici sotterranei

dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

invasi   e laghetti

dalle ore 00,00 alle ore 19,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

dalle ore 12,00 alle ore 17,00

 

Per i prelievi dal Lago Trasimeno, Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni all'attingimento e/o quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 3

  1. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficialea quest'ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui ai punti precedenti, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai "restanti corpi idrici sotterranei".

     

Art. 4

1. Di escludere dalle limitazioni di cui all'art. 2:

- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;

- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l'attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell'Ambiente.

Art. 5

1. E' fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

2. A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

Art. 6

1. La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 19/07/2017 alle ore 24 del 30 settembre 2017, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.

 

Art. 7

1. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria e agli Organi di controllo.

2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 


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