Polizia Mineraria

Fino al 1977,le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinati alla “ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica” (art. 1 del R.D. 1443/27) erano esercitate dallo stato italiano attraverso il Corpo delle Miniere.

Quest’ultimo, che si articolava attraverso Distretti Minerari di zona, era dunque competente sia per le miniere (materiali di prima categoria) sia per le cave e torbiere (materiali di seconda categoria); le attività estrattive della Regione Umbria facevano capo al Distretto Minerario di Roma.

Il trasferimento di competenze in merito al settore estrattivo, è avvenuto in tempi diversi ed ha avuto inizio con il D.P.R 616/77, attraverso il quale, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza relativi alle cave e torbiere sono state trasferite dallo Stato (Ministero dell’Industria) alle Regioni e Province Autonome. 

Ai sensi della L.R. n° 10 del 02/04/2015, la Regione Umbria ha stabilito di riallocare a sé le funzioni di Polizia Mineraria sulle attività estrattive di materiali di I° categoria (miniere) e II° categoria (cave) così come definiti dal R.D. 1443/1927, precedentemente delegate alle Province di Perugia e Terni, rispettivamente dall’art. 14 c. 2 della L.R. 2/2000 e dall’art. 21 c. 2 della L.R. 3/1999.

La Regione Umbria è, pertanto, identificata quale Autorità di Vigilanza di Polizia Mineraria secondo le definizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 128/59, all’art. 3 del D.lgs.624/1996 ed all’art. 13 c. 1 del D.lgs.81/08 e s.m.i., ed esercita la funzione attraverso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile - Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza. 

Per lo svolgimento delle funzioni predette, la Regione Umbria con D.G.R. 2/12/2016 n. 1507, ha approvato il Piano operativo dei controlli di cave e miniere.

Le funzioni di vigilanza sono svolte da personale tecnico al quale è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 57 c. 3 del C.P.P.) ed è attuata attraverso:

• sopralluoghi ispettivi nei cantieri minerari e nei relativi impianti di I° trattamento interni agli stessi;

• accertamento delle infrazioni, verbalizzazione, notifica agli interessati ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti;

• Approvazione Programmi Annuali dei lavori (P.A.L.) delle miniere;

• emissione di disposizioni, diffide, ordini di immediata attuazione e sequestri, prescrizioni e relative sanzioni fino all’estinzione delle contravvenzioni ai sensi del D.lgs.758/1994;

• esecuzione di indagini a seguito di infortuni gravi o mortali su incarico della Procura della Repubblica;

• verifica periodica biennale della linea di messa a terra degli impianti di I° trattamento annessi alle cave e miniere o autorizzazione alla ditta alla esecuzione tramite organismi notificati;

• approvazione ex novo o modifica, da parte dell’Ingegnere Capo, degli Ordini Servizio Impiego Esplosivi per le attività che ne fanno uso;

• determinazione, ove richiesto dalla autorità di P.S., della congruità dei quantitativi di prodotti esplodenti necessario ai cantieri minerari per il rilascio del nulla osta all’acquisto;

• rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 296 del D.P.R. 128/59;

• Sono ricondotti alla Regione Umbria, anche i compiti di Autorità Competente di cui all’art. 5 c. 6 del D.lgs.117/2008, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (modifica direttiva 2004/35/CE).

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza relative alla Polizia Mineraria, il personale deputato è organizzato tramite un servizio di reperibilità.