I concessionari di miniere di minerali solidi sono tenuti al pagamento annuale di un canone commisurato alla superficie delle concessioni per quanto stabilito dall’art. 25 del R.D. n. 1443/1927. La determinazione e la riscossione di tale canone minerario è di competenza della Regione Umbria in applicazione dell’art. 34 comma 5 del D.Lgs. 112/1998; sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998 la determinazione riscossione del canone minerario è stata eseguita dallo Stato per il tramite dei Distretti minerari (nel caso della Regione Umbria dal Distretto Minerario di Roma). Il valore unitario del canone minerario, in applicazione dell’art. 10 comma 2 della L. 537/1993 e della D.G.R. n. 867 del 03/07/2002 viene rideterminato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.
D.D. 2277 del 04-03-2025 “R.D.1443/1927, art. 25 – Determinazione del valore unitario del canone di superficie delle concessioni di minerali solidi di Ia categoria e relativa imposta– Anno 2025
Con riferimento alle risorse geotermiche, Il canone previsto dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 22/2010 è rideterminato annualmente per quanto previsto dalla D.G.R. n. 21 del 15/01/2025.
D.D. n.486 del 20/01/2025: “Permessi e concessioni ministeriali di ricerca di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per gli impianti pilota sperimentali definiti dall’art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 22/2010. Quantificazione, per il periodo 2011-2025, degli importi unitari dei canoni annui di cui all’art. 16 comma 3 del D.lgs. 22/2010 in attuazione alla D.G.R. n. 21/2025.”
Modalità pagamento del canone minerario