IN EVIDENZA
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CHIARIMENTI CIRCA L'OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2018, RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITÀ RESIDUE
Il Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti circa l'obbligatorietà della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018, relativamente alle annualità residue, prevista al §3, punto 3 degli "Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali" di cui alla D.G.R. n.810 del 17 luglio 2017.
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLA PROPRIA CAPACITÀ FORMATIVA
Con Determinazione Dirigenziale n. 4083 del 26/04/2018 è stata approvato il modello relativo alla dichiarazione del datore di lavoro della propria capacità formativa, da rilasciare solo in caso di realizzazione diretta ed a proprio carico della formazione di base e trasversale.
La "Dichiarazione di capacità formativa interna" dovrà essere inviata dai datori di lavoro che scelgono questa modalità, entro entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista, a:
REGIONE UMBRIA
Direzione Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione
Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro
Sezione Programmazione e attuazione delle politiche di sostegno all'occupazione e di apprendimento in contesto di lavoro
p.e.c. direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
specificando nell'oggetto "Invio dichiarazione capacità formativa interna apprendistato professionalizzante".
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE : DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE DEI PIANI PROGETTUALI RELATIVI L'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
Con Determinazione Dirigenziale n.3771 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Disciplinare tecnico ad uso dei Soggetti Attuatori assegnatari, con D.D.. n. 2947 del 23.03.2018, dei progetti formativi a valere sull'Avviso pubblico "Apprendistato_pro" per la sezione apprendistato all'interno del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendistato (CURA).
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: COSTITUITA LA SEZIONE "APPRENDISTATO" ALL'INTERNO DEL CATALOGO UNICO REGIONALE (CURA). OBBLIGATORIETA' DELLA FORMAZIONE DAL 4 APRILE 2018.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 23/03/2018, rettificata dalla D.D. n.3213 del 03/04/2018, sono stati approvati i progetti formativi presentati alla data del 22.12.2017 a valere sull' Avviso pubblico "apprendistato_pro" per l'offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ed è stata costituita la sezione "Apprendistato" all'interno del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA). - Categoria "Offerta formativa ad accesso individualizzato".
Ai sensi della D.G.R. n. 810/2017, con l'adozione dei suddetti atti e la conseguente pubblicazione nel BUR Umbria, l'offerta formativa pubblica regionale per le competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante diventa formalmente disponibile e a tutti gli effetti obbligatoria per tutti i datori di lavoro.
L'offerta formativa pubblica è consultabile nella suddetta sezione "Apprendistato" del CURA , selezionando, nel menù a tendina della voce "Sezione progetto", la Sezione 4 (Solo apprendistato).
La sezione si pone come strumento a supporto dei datori di lavoro nell'identificazione degli organismi offerenti l'attività formativa di interesse.
Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può scegliere fra una delle seguenti opzioni:
- accesso all'offerta formativa pubblica, finanziata dalla Regione Umbria;
- realizzazione diretta ed a proprio carico della formazione di base e trasversale.
Nel caso in cui il datore di lavoro opti per l'accesso all'offerta formativa pubblica, contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria o, comunque, entro 30 giorni dalla data di assunzione, è tenuto ad iscrivere l'apprendista assunto all'offerta formativa di interesse presente nell'apposita sezione "Apprendistato" del CURA, individuando l'organismo proponente, con riferimento alla formazione relativa alla prima annualità o all'intero periodo contrattuale.
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: APPROVATO IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE.
Con Deliberazione 17 luglio 2017, n. 810 la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica" che definisce gli indirizzi per l'erogazione di detta formazione e disciplina il relativo sistema di offerta formativa pubblica nel territorio regionale.
La D.G.R. n.810/2017 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 al "Bollettino Ufficiale" - Serie Generale - n.32 del 2 agosto 2017.
- ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO, SENZA LIMITI DI ETÀ, DI LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
L'INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, anche alla luce dell'abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, fornisce le indicazioni volte a favorire l'adozione dei necessari profili di omogeneità dell'applicazione del regime contributivo dell'istituto dell'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L.vo n. 81/2015.
- OMESSA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE: NO ALLA SANZIONE SE MANCA L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione di base e trasversale. Il datore di lavoro non incorre in sanzione nelle ipotesi in cui l'informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
I chiarimenti forniti dalla circolare MLPS n. 5/2013 e dalla circolare MLPS n.18/2014.
LEGGI TUTTO
ASSUMERE CON IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È FACILE
In cinque semplici punti, tutto ciò che si deve sapere per utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante.
1° L'APPRENDISTATO E I SUOI VANTAGGI
2° STIPULARE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
4° QUALI SONO GLI OBBLIGHI E LE TUTELE
5° COME SI CONCLUDE IL PERCORSO
1° L'APPRENDISTATO E I SUOI VANTAGGI
Chi può essere assunto
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno) per l'acquisizione di una qualificazione professionale.
Con questa tipologia di contratto è possibile anche assumere, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASpI, Dis- Coll, ASDI, etc.), ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Le imprese che possono assumere
Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante tutte le imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici è necessario attendere la regolamentazione attuativa.
Il numero complessivo di apprendisti che un'impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti.
Nel dettaglio, il datore di lavoro ha, nelle assunzioni in apprendistato, i seguenti limiti di legge:
- da zero a 2 lavoratori qualificati o specializzati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
- da 3 a 9 lavoratori, potrà essere assunto un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa (rapporto 1:1);
- oltre 9 lavoratori, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, non deve superare il rapporto di 2 a 3 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro sull'artigianato :
- imprese che non lavorano in serie: da 9 a 13 apprendisti;
- imprese che lavorano in serie: da 5 a 8 apprendisti;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: da 16 a 24 apprendisti;
- imprese di costruzioni edili: da 5 a 9 apprendisti.
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal D. Lsg. 81/2015, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
I vantaggi economici dell'assunzione e gli sgravi contributivi
Agevolazioni contributive
Il contratto di apprendistato consente all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.
Per quanto riguarda il salario, la legge dà la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.
Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:
aziende fino a 9 dipendenti:
- contribuzione pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno e al 10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del contratto, per i dodici mesi successivi (alle precedenti percentuali va aggiunta l'1,61% previsto dalla L. 92/2012); per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo quasi del 100% per i primi tre anni di contratto (contribuzione limitata all'1,61% previsto dalla L. 92/2012);
aziende oltre 9 dipendenti:
- contribuzione per tutta la durata dell'apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (oltre all'1,61 % previsto dalla L. 92/2012)
Anche la contribuzione a carico dell'apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per l'assunzione di apprendisti in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell'indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi dell'art.47, comma 4 del D.Lgs 82/2015 (lavoratori beneficiari di indennità di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato).
Agevolazioni fiscali
Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP (Dlgs 446/97 art. 11 c. 1 lett. a) n. 5). Tale agevolazione è alternativa rispetto alla deduzione prevista dal n. 2. Il datore dovrà optare per l'una o per l'altra in base a calcoli di convenienza.
A chi rivolgersi per avere informazione e assistenza
Per avere ulteriori informazioni e assistenza ci si può rivolgere ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro, anche di "somministrazione" (interinali), ai consulenti in materia di lavoro, alle organizzazioni di rappresentanza di riferimento.
Un elenco dei servizi per l'impiego è disponibile nel portale Cliclavoro.
Normativa
Per la disciplina dell'apprendistato si è sviluppata negli anni una copiosa normativa, in gran parte ripresa dal D. Lgs. 81/2015.
2° STIPULARE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Forma, durata del periodo formativo e contenuto del contratto
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, ad eccezione dei casi individuati dai CCNL con riferimento alle attività stagionali.
Il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro obbligatoriamente in forma scritta.
Il contratto deve contenere:
- l'attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
- la durata del periodo di prova (secondo le previsioni della contrattazione collettiva) e del periodo di formazione in apprendistato, nell'ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine dell'apprendistato.
Il periodo di formazione previsto per l'apprendistato professionalizzante ha una durata massima di tre anni; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come limite massimo; a seconda delle esperienze professionali già maturate o dei precedenti percorsi formativi, l'impresa può determinare una durata inferiore per il periodo formativo di apprendistato con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
E' previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
Obblighi correlati all'attivazione del contratto
Comunicazione telematica
Per l'assunzione di un apprendista non è richiesta alcuna autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro, né l'iscrizione in apposite liste di collocamento.
Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l'assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l'Impiego competente, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Piano Formativo Individuale (PFI)
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), da predisporre entro 30 giorni dall'assunzione.
Il PFI descrive il percorso formativo del singolo apprendista in relazione agli obiettivi da conseguire, individuati con riferimento ad un "profilo" coerente fra quelli elaborati dalla contrattazione collettiva.
Il PFI deve, inoltre, contenere:
- i dati relativi all'azienda, all'apprendista e al tutor o referente aziendale;
- l'indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze;
- le modalità di articolazione e di erogazione della formazione.
ATTENZIONE:
- La contrattazione collettiva e/o gli Enti bilaterali possono definire i modelli da utilizzare per la predisposizione dei PFI e dettare procedure specifiche.
Tutor o referente aziendale
L'azienda deve individuare un tutore o referente aziendale, il cui ruolo e le cui caratteristiche sono definiti dalla contrattazione collettiva. La maggior parte dei CCNL/Accordi stabilisce che il tutor aziendale (ove diverso dal titolare dell'azienda stessa) debba possedere un livello d'inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista è destinato a conseguire e che debba seguire l'attuazione del PFI che egli stesso contribuisce a stilare.
La contrattazione collettiva
Per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario partire dal contratto collettivo che si intende utilizzare come quadro di riferimento. Infatti, il contratto collettivo integra la normativa sull'apprendistato specificandone alcune norme per l'utilizzo (salario, orario di lavoro, ferie, ecc.) e, in particolare individua le modalità di svolgimento della formazione.
ATTENZIONE:
- Il servizio di ricerca del CCNL applicabile è disponibile sul portale del Consiglio Nazionale Economia Lavoro (CNEL) .
I profili professionali
I profili professionali (denominati anche "profili formativi") descrivono un mestiere o ruolo professionale in termini di competenze necessarie al presidio dei processi di lavoro. In funzione dei profili professionali, e quindi delle competenze che dovrà acquisire l'apprendista per svolgere le prestazioni richieste, devono essere progettati, erogati, monitorati e valutati i percorsi di formazione. Pertanto, il Piano Formativo Individuale è costruito a partire dal profilo professionale di riferimento.
Articolazione e modalità di realizzazione dei percorsi di formazione
La formazione in apprendistato professionalizzante viene realizzata sulla base del Piano Formativo Individuale che identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell'apprendistato, anche grazie alla guida del tutor o del referente aziendale .
La formazione per l'apprendistato professionalizzante si articola in:
- formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni;
- formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell'impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
La formazione di base e trasversale
La formazione di base e trasversale è regolata e programmata dalle Regioni e Province Autonome per un massimo di 120 ore complessive nell'arco di un triennio. Tale formazione è generalmente gratuita, erogata presso strutture formative accreditate e disponibile nei limiti delle risorse impegnate dalle Regioni e Province Autonome.
Le aree di contenuto della formazione di base e trasversale fanno generalmente riferimento ai seguenti ambiti:
- relazioni e comunicazione in ambito lavorativo;
- economia e organizzazione aziendale;
- diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;
- sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- competenze linguistiche e informatiche.
In alcune Regioni tali aree di contenuto sono state integrate con riferimento alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006), che sono:
- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare a imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.
Le imprese possono assumersi l'onore di erogare direttamente, a proprie spese, la formazione di base e trasversale. In tal caso può essere richiesto alle imprese di rilasciare una dichiarazione di capacità formativa nelle forme e con le modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome.
La formazione tecnico-professionale
La contrattazione collettiva definisce, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la responsabilità dell'impresa. Può essere svolta all'interno dell'impresa o all'esterno, presso strutture individuate dalle stesse imprese anche avvalendosi dei Fondi Interprofessionali.
Alcune discipline contrattuali prevedono che le imprese che intendono realizzare la formazione al proprio interno abbiano taluni requisiti che dimostrino il possesso della capacità formativa (come ad esempio: la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate, la presenza di docenti in grado di trasmettere conoscenze e competenze, locali e macchinari aziendali idonei in relazione agli obiettivi formativi e in regola con le norme per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro).
Le Regioni possono prevedere forme di finanziamento o altre agevolazioni per la formazione di competenza delle imprese
4° QUALI SONO GLI OBBLIGHI E LE TUTELE
Obblighi e sanzioni in materia di formazione
Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La formazione si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell'apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato.
In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative previste, il datore stesso dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione (art. 47, comma 1 del D.Lgs. 81/2015).
Qualora, a seguito di visite ispettive, vengano riscontrati degli inadempimenti nell'erogazione della formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, potrà essere adottato un provvedimento di "disposizione", che assegna un congruo termine al datore di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti (Circolare n. 5/2013).
E' fatto divieto di recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
La Circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce che è necessario individuare i "margini" della responsabilità datoriale in relazione agli obblighi formativi. In particolare, nel caso del rapporto di apprendistato professionalizzante, le responsabilità in materia di obblighi formativi vanno considerate in modo diverso a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante.
Nel primo caso, essendo la formazione trasversale materia di competenza regionale, si precisa che, qualora la Regione renda facoltativa tale tipo di formazione, la mancanza di un vero e proprio obbligo non renderà possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio, che verrà applicato, invece, nel caso in cui la contrattazione collettiva, nell'attesa dell'intervento regionale, ponga in capo al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale.
Invece, nel caso della formazione professionalizzante, il Ministero richiama quanto affermato nella precedente Circolare n. 29/2011: la responsabilità del datore di lavoro si configura qualora lo stesso non effettui la formazione interna in termini di "quantità", contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e indicate nel piano formativo individuale.
Tutele per gli apprendisti
Le tutele che sono riconosciute agli apprendisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno per il nucleo famigliare.
Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato (art. 2 del d.lgs. n. 167/2011).
Dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione (ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI).
Fino al 2016, allo scopo di favorire il passaggio al nuovo sistema di tutele, è prevista una fase transitoria per gli ammortizzatori sociali in deroga di cui possono beneficiare anche gli apprendisti (legge n. 92/2012 ).
5° COME SI CONCLUDE IL PERCORSO
Procedure per la conclusione dell'apprendistato
Una volta completato il percorso di formazione sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di chiudere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", che è regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. E' necessario che venga inviata una comunicazione scritta e che siano rispettati i termini per il preavviso definiti dai singoli contratti collettivi. Non è obbligatorio inviare alcuna giustificazione per l'interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato e l'azienda avrà diritto al mantenimento dei benefici contributivi, previdenziali ed assistenziali anche per l'anno successivo.
Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato - una volta superato il periodo di prova - l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo per giusta causa o giustificato motivo.
Forme di riconoscimento/certificazione delle competenze
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attribuisce la qualificazione contrattuale prevista e attesta le competenze professionali acquisite dall'apprendista con riferimento al PFI.
La contrattazione collettiva definisce gli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato.
Le competenze acquisite dall'apprendista possono essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome.
Libretto formativo
Spetta al datore di lavoro registrare nel Libretto formativo le competenze validate e/o certificate ai sensi del D.lgs. 13/2013 e la qualificazione contrattuale eventualmente acquisita al termine dell'apprendistato.
Il modello unico di Libretto formativo definito a livello nazionale decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è in attesa di una regolamentazione che ne definisca le modalità di implementazione sui territori.
In mancanza del Libretto formativo, il datore di lavoro deve registrare la formazione che viene effettuata in un documento che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino e che indichi le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato..
Alcune Parti sociali sono intervenute a definire dei format (vedi esempio) che possono essere utilizzati dalle imprese, come pure alcune Regioni e Province Autonome hanno elaborato dei dispositivi per mettere in trasparenza le competenze acquisite dall'apprendista.