COMUNICAZIONI DELLE VARIANTI

 COMUNICAZIONI DELLE VARIANTI ALL'  OSSERVATORIO REGIONALE

Le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a Euro 40.000.

Per le varianti relative ad Appalti di importo inferiore ad Euro 40.000 non è dovuta alcuna comunicazione.

 

                Comunicazioni varianti per importi lavori pari o superiori a € 40.000 :

 

1) Invio e  conferma della scheda varianti attraverso il sistema SIMOG;


2) Invio di una PEC all'Osservatorio dei contratti della Regione Umbria, all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it con oggetto: "L. 114/2014 - art. 37 comma 2 - comunicazione variante CIG n.........." contenente:
• descrizione dell'intervento
• la dichiarazione di aver comunicato la variante attraverso il sistema informativo SIMOG specificando la data di conferma della scheda.

 

Delibera Regionale  1101 del 01/09/2014 " Attuazione degli adempimenti di cui alla L 114/2014, art. 37, comma 2 relativi all'obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera degli appalti sottosoglia comunitaria all' Osservatorio Centrale dei Contratti pubblici (ANAC) tramite la Sezione regionale dell'Umbria".

 

                                                  LEGGE 11 agosto 2014, n. 114


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

 

(G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)
Con la pubblicazione della legge di conversione del Decreto Legge 90/2014  sono ufficiali le norme riguardanti la Pubblica Amministrazione.

Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, occorrerà attendere nuove disposizioni da parte dell'ANAC.

 

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  art. 37

1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

                                                           MODALITA' DI TRASMISSIONE:

                                                                 COMUNICATI ANAC

 

                        Comunicato del 17 settembre 2014

Applicazione dell'art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014  – Modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera .

Alla luce delle modifiche introdotte all'art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014, si formulano le seguenti indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell'attività istruttoria da parte dell'ANAC.

  1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell'art. 37 Legge n. 114/2014.

Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e  relazione del Responsabile del procedimento).
In particolare,  la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

  • quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
  • atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
  • relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l'entità delle modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall'art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L'atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all'ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L'intera documentazione deve  essere inviata al protocollo dell'ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

  1. Coordinamento con previgenti obblighi di Comuncazione all'Osservatorio.

In considerazione del rinvio operato in premessa dall'art. 37 legge n. 114/2014 all'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)  e del disposto del secondo comma dell'art. 37, si precisa che:

  • Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 37 legge n. 114/2014 (di importo superiore al 10% del valore del contratto, relative ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013;
  • In relazione agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, per le varianti non soggette all'applicazione dell'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;
  • Per le tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonché ex art. 205 del Codice dei contratti pubblici) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;
  • Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2 dell'art. 37 legge n. 114/2014, al fine di risolvere gli attuali disallineamenti rispetto ai Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:
    • L'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all'art. 7 co. 8 del Codice dei contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg;
    • Resta immutata la soglia minima di importo stabilita nel Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, per cui le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a Euro 40.000; perdura, altresì, la ripartizione di competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e sezioni regionali;
    • Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ora ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell'art. 37 legge n. 114/201
  1. Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art. 37, comma 1 legge n. 114/2014.

 

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell'attività di vigilanza, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque  tenute a trasmettere all'ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell'importo contrattuale)  nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
  2. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l'effettuazione di lavori e l'importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
  3. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
  4. per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
  1. Organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all'ANAC.

L'organo competente per la trasmissione delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato  è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell'art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell'obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.
Il presente atto modifica il Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 4  aprile 2008, con riferimento alla tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più di sessanta ma di trenta giorni, ed  aggiorna e sostituisce il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 luglio 2014 che deve intendersi non più vigente.

Raffaele Cantone

Aggiornamento al 7/11/2014:
Precisazioni in merito alla comunicazione delle  varianti nell'ambito di opere realizzate mediante Contraente Generale – formato Pdf 210 kb

                    Comunicato del Presidente del 16 luglio 2014

Oggetto: Applicazione dell'art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90  – Trasmissione delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1,  lettere b), c) e d), dell'art.132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Le stazioni appaltanti tenute  all'adempimento di cui all'oggetto sono invitate a trasmettere all'Autorità,  per ciascuna variante in corso d'opera, i seguenti atti:

   

  • Relazione  del responsabile del procedimento;
  • Quadro  comparativo di variante;
  • Atto  di validazione;
  • Provvedimento  definitivo di approvazione;

avendo cura di indicare il numero di  CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di fornire una  più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell'Autorità  lo ritenessero necessario.
La trasmissione dovrà riguardare le  varianti approvate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto  legge 24 giugno 2014 n. 90 e dovrà avvenire utilizzando – ove possibile – la  posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.avcp.it, entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a  decorrere dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
In caso di ricorso alla posta  ordinaria, l'indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente:

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA.

Ai fini del più rapido ed efficace  indirizzamento della corrispondenza in questione, all'atto dell'invio si prega  di riportare nell'oggetto il seguente testo: "Trasmissione all'A.N.AC. delle varianti in corso d'opera ex art.37 del  D.L.n.90/2014 – cig.appalto n.".


Contenuto con sezione di competenza Agenda per scadenza adempimenti .

Direzione Regionale Governo del territorio, Ambiente, Protezione Civile
Dirigente: Ing. Paolo Gattini
Servizio: Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma
Tel. 0755042691 - 0755042776
Sezione Programmazione e monitoraggio OO.PP., sicurezza nei cantieri, osservatorio regionale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi
Responsabile: Ing. Patrizia Macaluso
Tel. 0755042691

Modulistica

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