Atti di notifica

 

 

Avviso per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione Terza Quater, n. 4914/2021 pubblicata in data 10 settembre 2021 – ricorso n. 7799/2021 Reg.Ric. promosso dalla dott.ssa Federica Cecchini, dalla dott.ssa Elena Revich, dalla dott.ssa Benedetta Ripa, contro il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Umbria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, già Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. III QUATER, R.G. N. 7799/2021.

 

Nome dei ricorrenti:  dott.ssa Federica Cecchini, dott.ssa Elena Revich, dott.ssa Benedetta Ripa

 

Indicazione delle amministrazioni resistenti:

Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Umbria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, già Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

Estremi degli atti impugnati e petitum:

Per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55-56 cpa

- dell’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione Umbria;

- della graduatoria riservata regionale della Regione Umbria e tutte le sue successive versioni, modifiche o integrazioni; nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l’ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;

- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Umbria con riferimento al bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata;

- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;

- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Riparto dei posti per l’accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;

- della delibera e degli atti della seduta del 22 luglio 2020 della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha approvato la proposta di riparto regionale dei posti da attribuire in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, per il triennio 2020/23, confermando i medesimi criteri utilizzati per il triennio 2019/22 e approvati in sede di Conferenza delle Regioni e province autonome con delibera 19/156/CR6b/C7;

- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019;

- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si è deliberato il riparto delle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. decreto Calabria), in particolare la delibera 30 del 25.6.2020 e 73 del 26.11.2020, e ogni altra, anche se successiva e non conosciuta;

- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- ove esistente anche se non conosciuto, di ogni atto relativo all’istruttoria sui costi del corso di medicina generale e sul numero dei posti disponibili per i corsisti soprannumerari ex l. 60/2019;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’Intesa ai sensi dell’art. 1 co. 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 38, co. 1-nonies del 28.11.2019, dell’Intesa ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto n.281 del 20.2.2020, dell’intesa sancita nella seduta del 31 marzo 2020, dell’intesa sancita nella seduta del 5 novembre 2020, nonché della altre intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche non conosciute o sopravvenute, aventi ad oggetto il riparto dei fondi da attribuire da attribuire al corso di medicina generale in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019;

- ove occorra e per quanto di ragione, la nota del Ministero della salute del 3 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa la proposta di Deliberazione per il CIPE nonché la relativa la tabella di ripartizione alle Regioni (All. A), e ogni altra proposta e/o atto relativo al riparto del Fondo sanitario nazionale per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

Nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l’ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

 

 

Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:

 

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER ILLOGICITÀ, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..

Il presente ricorso è volto in prima istanza a impugnare la delibera adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in seguito a riunione del 18/9/2019, e pubblicata con prot. 19/156/CR6b/C7 del 26/9/2019 (doc. 12), laddove prevede che “La relazione tecnica allegata al Decreto di cui sopra stabilisce che “il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni è di circa 1.000 euro pro-capite, per l’intera durata del percorso formativo”. Quanto indicato al punto precedente è stato stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso le Regioni ed essendo evidente che è fortemente sottostimato, si può ragionevolmente intendere che i 1.000 € citati nella re-lazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2.000.000 € vengono ripartiti per 3.000 €, determinando un numero di medici ammissibili pari a 666 unità per ciascun anno di applicazione della norma”, e il bando nella parte in cui ne fa applicazione.

 

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 12 DELLA LEGGE 25/06/2019, N. 60 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA P.A.

Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni qui impugnata anche ove la stessa venga confrontata con le Linee Guida del 25.7.2019 emanate dalla stessa Conferenza delle Regioni, e in cui si legge: “come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale” (doc. 11).

 

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/ FALSA AP-PLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFET-TO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nella citata delibera 19/156/CR6b/C7 di riparto dei posti soprannumerari (doc. 12), le Regioni abbozzano alcune giustificazioni alla propria decisione, ma le stesse risultano ricche di contraddizioni e falle logiche, anzi mettono ancora meglio in evidenza le illogicità e i vizi alla base del ragionamento seguito, tanto che meritano un esame analitico.

 

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/ FALSA AP-PLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, TRA-SPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

La carenza dei medici di medicina generale è un tema attuale, affrontato in Parlamento proprio attraverso il Decreto Calabria, e che ha visto un aumento del finanziamento nel DEF di 10 milioni di euro a partire dal 2019, che vanno a sommarsi ai 38.735 milioni di finanzia-mento standard vincolato per la formazione in medicina generale. Gli atti impugnati aggravano la carenza di medici.

 

V. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E/O CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA, 97, 117, 119 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICA-ZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..

Le Regioni assumono di essere le uniche legittimate a determinare tale numero di posti, basandosi sul disposto di cui all’art. 25 del Dlgs 368/1999, che però fa però riferimento al concorso per l’ammissione al corso di Medicina Generale, e non all’ammissione senza borsa tramite graduatoria riservata, che come per il caso dell’ammissione senza borsa ex l. 401/2000 costituisce un caso speciale e sottratto al con-trollo diretto delle Regioni.

 

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1998 N. 383 E DELL’ART. 3, 4, 32, 33, 34. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Tra gli scopi del Decreto Calabria vi era quello di colmare – almeno in parte – le gravi carenze di medici di medicina generale sul territorio nazionale, ma per come applicata la norma non soddisfa il fabbisogno nazionale. E invero le Regioni nello stabilire i posti non hanno tenuto conto delle carenze di medici sul territorio.

 

VII. Istanza cautelare

Si chiede l’ammissione con riserva al corso.

 

VIII. ISTANZA EX ART. 56 CPA.

Si chiede la misura cautelare inaudita altera parte.

 

IX. Istanza istruttoria.

Si chiede che venga disposta l’acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, in particolare riguardo il calcolo dei costi.

 

Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria riservata del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 della Regione Umbria.

 

LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA n. 4914/2021 ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”