Atti di notifica

 

 

Avviso per pubblici proclami in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione Terza Quater, n. 7103/2020 pubblicata in data 25/06/2020 - ricorso n. 03236/2020 Reg.Ric. proposto da Maria Cristina Paolelli contro Ministero della Salute e Regione Umbria

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER, R.G. n. 3236/2020;

 

2. Nome del ricorrente: Paolelli Maria Cristina

 

2.1. Indicazione dell’amministrazione intimata:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore,

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- della graduatoria regionale del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

- della Determinazione dirigenziale 5 febbraio 2020, n. 942, di approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2019/2022 di cui alla d.d. n. 9415/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 6 dell’11 febbraio 2020;

- della determinazione dirigenziale 28 febbraio 2020, n. 1803, di modifica della d.d. 942 del 5 febbraio 2020 relativa alla graduatoria regionale di merito del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Umbria, triennio 2019/2022 (d.d. n. 9415/2019);

- dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d’accesso spiegate, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 51 del 9/01/2020, con la quale è state nominata la commissione giudicatrice;

- della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 9415 del 24/09/2019 di approvazione del bando di concorso per l’ammissione di n. 38 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Umbria triennio 2019/2022;

- del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione Umbria;

- del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che “al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente”;

- del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 “principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale;

- del bando di concorso, art. 10, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti;

- dell’avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 novembre 2019, n. 89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto determinazione n. 9415 del 24/09/2019, nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

- dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d’accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all’art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all’uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

- della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all’art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;

- del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;

- della nota di riscontro all’accesso agli atti della Regione Umbria, n. prot. 47084, del 9.03.2020;

- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;

- di tutti gli atti successivi, connessi, conseguenziali, comunque rimessi in atti ai fini dell’impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

 

3.1. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

 

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 7, 9, 17, 21, 31, 44, 66, 68, 92 SOTTOPOSTI IN SEDE CONCORSUALE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.34 COMMA 3, COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. DISORIENTAMENTO. EFFETTO BIAS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.

Il presente motivo si rende necessario per rappresentare a quale esito nefasto conduca un test che, dopo la sua predisposizione, non venga successivamente validato da una procedura scientifica all’uopo preposta, come di fatto è accaduto per il test a cui si è sottoposta la ricorrente.

Parte ricorrente ha errato a rispondere alle domande n. 7,9,17,21,31,44,66,68,92 che vanno in ogni caso considerate ambigue, e perciò al suo punteggio va assegnato un ulteriore punto a domanda.

Tutti i quesiti contestati, dunque, potrebbero dar vita all’attribuzione di punti aggiuntivi; la Dott.ssa, dunque, considerando le domande come sopra esaminate, con l’attribuzione dei 9 punti aggiuntivi aggiunti al suo non esiguo punteggio ottenuto, arriverebbe ad un punteggio complessivo di 76, tale da permettere il suo collocamento in graduatoria anche oltre l’ultimo.

 

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 104/1992 PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI E SS. MM.

Unitamente alla censura sopra svolta riferita alla errata formulazione e all’ambiguità dei quesiti somministrati alla candidata, si rileva altresì che la stessa è affetta da una patologia in forma particolarmente invalidante.

Alla stessa non sarebbe stata riconosciuta la possibilità di avvalersi del tempo aggiuntivo nonostante sia colpita da questa patologia, per darle la possibilità di concludere la propria prova nel tempo indicato nel bando.

Si rileva come la richiesta di ausili, da dover indicare nella domanda di partecipazione così come previsto dal solo bando di ammissione, rappresenti un mero aspetto formale che in alcun modo consente di derogare ai principi, alle finalità e ai diritti che scrupolosamente la legge n. 104 mira a garantire. Difatti ad ogni cittadino deve essere garantita la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in condizioni di parità, evitando non solo le discriminazioni derivanti da condizioni personali quali ad esempio l’esistenza di una determinata patologia. Compito del Legislatore è quello di rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedire il realizzarsi della tutela dei diritti previsti nella Carta Costituzionale. La legge n. 104 del 1992 si inscrive perfettamente nel quadro della tutela dei diritti inviolabili garantendo, promuovendo ed assicurando speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti interessati di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

Giova ribadire che nel caso che ci occupa la dott.ssa in sede di registrazione delle presenze procedeva ad esibire il certificato medico attestante la propria patologia allo specifico scopo di vedersi riconosciuto del tempo aggiuntivo per poter affrontare in tutta serenità la propria prova. Tuttavia, nonostante la necessità di tempi aggiuntivi palesata dalla ricorrente, nulla le è venuto riconosciuto in sede di prova.

 

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 2, D.M. 7 MARZO 2006.

Il fabbisogno, dovuto alla carenza di medici di medicina generale è giunto ad un livello “drammatico”. come accennato, rispetto ai fabbisogni ed in relazione ai pensionamenti a suo tempo “Fornero”, il deficit è di oltre 13.300 medici (cfr. dati statistici in atti) con la metà delle Regioni sotto la soglia critica del 60% di vacanze.

 

IV. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI PRESSO IL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2019/2022. ARBITRARIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA STRUTTURALE.

È nota la circostanza per cui nel corso che ci occupa non siano stati coperti tutti i posti banditi per il precedente triennio 2018/2021, ma che altresì, a breve, vi saranno ulteriori posti disponibili generati da fisiologici sviluppi nelle carriere post lauream dei medici che affrontavano il medesimo test di parte ricorrente per l’ammissione al corso in questione.

I Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato hanno creato un orientamento giurisprudenziale granitico statuendo che è innegabile che una acquisizione di forze inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.).

 

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il test somministrato ai candidati non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso, difatti nel procedimento concorsuale in parola essa manca del tutto. L’esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell’anzidetto D.M., emerge “al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che viene lapidariamente definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”.

 

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CE, DEL D.LVO N. 368/1999 DI ATTUAZIONE DELLA STESSA DIRETTIVA.

È necessario valutare se il bando in questione consenta per i soggetti successivamente gradati rispetto a quelli che legittimamente abbiano ottenuto l’ammissione con borsa, l’ammissione al medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali. a livello comunitario, non è prevista per la formazione del medico di medicina generale.

 

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 368/1999 E DELL’ART. 2 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La procedura in questione si è tenuta su base regionale con test uguale per tutte le sedi nazionali e si è svolto in contemporanea in tutte le regione d’Italia. In Italia l’accesso alla professione medica, sin dall’ingresso al corso di laurea universitario, è attuato a mezzo di un concorso su graduatoria nazionale. Quello di medicina generale è l’unico caso di formazione post lauream che, pur se regolato dalla medesima fonte interna, è gestito su graduatorie locali (recte regionali) in ragione delle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.

 

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata e allegata;

 

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 3236/2020) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.

 

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 7103/2020.