5.2 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID-19
  • Tipologia di intervento 5.2.1

Proroga al 15 settembre 2020 delle scadenze dei termini di presentazione delle domande di pagamento 

Determinazione Dirigenziale n. 2916 del 2 aprile 2020.

per contatti: spetrillo@regione.umbria.it

Il settore agricolo è soggetto ad un'ampia varietà di eventi calamitosi avversi con pesanti ricadute sulle  imprese. 

L'intervento si prefigge, come priorità, a riportare le aziende agricole danneggiate alla competitività sui mercati a mezzo della riduzione degli effetti negativi causati dagli eventi catastrofici. 

La misura sostiene il ripristino/ricostruzione degli investimenti dei terreni danneggiati e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato per il verificarsi di eventi avversi comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie secondo quanto prevede la normativa comunitaria e nazionale vigente con riferimento: 

  • al capitale fondiario; 
  • alle scorte vive e morte; 
  • alle colture arboree distrutte a seguito di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria. 

 

  

Tipo di sostegno:

 

  

Sovvenzioni a fondo perduto nella misura massima del 100% dei costi sostenuti per gli investimenti di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali.

 

Tale concessione dovrà tener conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi privati riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti. 

 

In ogni caso, ai sensi  dell'art. 18, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora la calamità permettesse la concessione di benefici previsti da altri Enti pubblici, non deve essere prevista la sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo.  

 

(Norme di riferimento, per evitare la sovra compensazione:  

- D. Lgs. n.102/2004 nel testo modificato dal D. Lgs. n.82/2008: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge n. 38/2003 per il riconoscimento del carattere di eccezionalità da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si richiesta della Regione Umbria; 

- Legge n. 225/1992, art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Legge regionale n. 18/2011: Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative, art. 9, comma 1 per il conferimento di funzioni alle Unioni dei Comuni (ex Comunità Montane).    

 

 

Beneficiari:

 

 

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile

Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo. 

 

 

Spese eleggibili:

 

  

I costi sostenuti per il ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario come i terreni agricoli, i fabbricati rurali e viabilità rurale aziendale. Inoltre, le scorte vive e morte in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte con uguali caratteristiche tecniche. 

La spesa minima ammissibile non deve essere inferiore ad euro 10.000,00 e non può superare il 100% del danno calcolato sulla base del potenziale produttivo agricolo distrutto o danneggiato. 

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Condizione essenziale è che preventivamente all'ammissibilità sia stato emesso un riconoscimento formale da parte di una pubblica Autorità a seguito del verificarsi di una calamità naturale e che questa abbia causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo colpito. 

Sono esclusi i mancati redditi per la perdita di produzione e/o di forme di aiuto a finanziamenti vari. 

 

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione: 

 

  • Pertinenza e coerenza rispetto alla misura; 
  • Qualità dell'operazione proposta; 
  • Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati; 
  • Coerenza con gli  obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione); 
  • Misurabilità dell'innovazione;
  • Targeting settoriale, localizzativo, strutturale; 
  • Criteri soggettivi. 

 

Importi e tassi di sostegno:

 

L'importo del sostegno è pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici. 

 

 


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Normativa

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Documenti

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