5.1.a - Introduzione di adeguate misure di prevenzione

La logica dell'intervento consiste nel prevenire i danni causati da eventi sismici, avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie.

Per ciò che riguarda gli eventi sismici, l'intervento mira a ridurre i danni alle strutture portanti degli edifici rurali, attraverso adeguate misure di prevenzione adoperando i criteri antisismici che la Regione Umbria ha ultimamente adottato con legge regionale n. 3/2013, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel marscianese il 15 dicembre 2009. 
Per quanto riguarda gli eventi quali fitopatie ed epizoozie, considerando che tali fenomeni avversi si manifestano in particolari condizioni di temperatura, umidità e stadio vegetativo della coltura in atto, le misure di prevenzione possono riguardare l'installazione di adeguate stazioni meteorologiche che hanno il compito di monitorare e così informare gli operatori agricoli sulle eventuali possibilità di attacchi di organismi vegetali dannosi.
Considerando anche che le manifestazioni grandinigene stanno ormai assumendo carattere rutinario e frequentemente risultano associate a venti impetuosi che aggravano il danno ai frutti pendenti, misure di prevenzione possono riguardare l'uso di reti antigrandine accompagnate, da altri interventio atti a ridurre i rischi legati alle basse  temperature.
Sostanzialmente, l'obiettivo che si prefigge tale operazione è di mettere le imprese agricole nelle condizioni  di conoscere in via preventiva il verificarsi di eventuali fenomeni dannosi che possono arrecare danni sia al capitale fondiario che alle scorte vive e morte. Con ciò mirando a mettere le aziende agricole che potrebbero essere soggette a danni, nelle condizioni di essere sempre competitive sui mercati a mezzo della prevenzione degli effetti negativi causati dagli eventi catastrofici.

L'azione sostiene la prevenzione dei danni agli investimenti causati da eventuali fenomeni avversi, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie, al fine di evitare la perdita di potenzialità del patrimonio agricolo e dell'intero sistema produttivo agricolo e zootecnico,  secondo quanto prevede la normativa comunitaria e nazionale vigente con riferimento:

  • al capitale fondiario;
  • alle scorte vive e morte;
  • alle colture arboree distrutte a segui di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria. 

 
Tipo di sostegno:

 
Sovvenzioni a fondo perduto nella misura del 100% dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari o dell'80% dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da singoli agricoltori.
 

Beneficiari:

 

  • Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
  • Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
     

Spese eleggibili:

 
La spesa ammissibile non può superare il 100% del costo dell'investimento di prevenzione se realizzato collettivamente da più beneficiari, l'80% nel caso in cui l'investimento sia realizzato dal singolo agricoltore. 
 

Condizioni di ammissibilità:

 
Interventi atti a prevenire danni al territorio, all'ambiente e alle produzioni.

 

Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione: 

 

  • Pertinenza e coerenza rispetto alla misura; 
  • Qualità dell'operazione proposta; 
  • Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati; 
  • Coerenza con gli  obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione); 
  • Misurabilità dell'innovazione; 
  • Targeting settoriale, localizzativo, strutturale; 
  • Criteri soggettivi.


Importi e tassi di sostegno:

 L'importo del sostegno è pari al 100% del costo ammissibile dell'investimento di prevenzione, se realizzato collettivamente da più beneficiari, all'80% se l'investimento di prevenzione è realizzato dai singoli operatori.
In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora la calamità permettesse la concessione di benefici previsti da altri Enti pubblici, non deve essere prevista sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo.

Norme di riferimento, per evitare la sovra compensazione:  

- D. Lgs. n. 120/2004 nel testo modificato dal D. Lgs. n. 82/2008: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge n. 38/2003 per il riconoscimento del carattere di eccezionalità da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si richiesta della Regione Umbria; 

- Legge n. 225/1992 art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Legge regionale n. 18/2011: Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative, art. 9, comma 1 per il conferimento di funzioni alle Unioni dei Comuni (ex Comunità Montane). 


Contenuto con sezione di competenza 5.1.a Introduzione di adeguate misure di prevenzione .

Non ci sono risultati.

Modulistica

Contenuto con sezione di competenza 5.1.a Introduzione di adeguate misure di prevenzione .

Non ci sono risultati.

Link utili

Non ci sono risultati.

Normativa

Non ci sono risultati.

Documenti

Non ci sono risultati.