10.2.c - Miglioramento del potenziale impollinante delle api domestiche per la conservazione della biodiversità

La tutela della coesistenza di diverse specie vegetali e animali (biodiversità) è riservata  ai gestori del territorio agricolo che mediante la propria attività assicurano nel futuro la stabilità delle interazioni tra le varie specie e l'ambiente circostante. La biodiversità‖ ha consentito la sopravvivenza di intere specie e il mantenimento di un equilibrio tra queste e l'ambiente, in modo tale che nel futuro sia garantita la loro esistenza.  

La tutela della biodiversità vegetale si esercita in modo preminente mediante l'incremento degli insetti pronubi. L'attività agricola che contribuisce alla conservazione della biodiversità, è certamente l'apicoltura. Essa infatti rappresenta un modello di sfruttamento agricolo rispettoso dell'ambiente, con un impatto ambientale praticamente nullo. L'ape infatti è un utile indicatore dello stato di salute dell'ambiente in quanto la sua presenza è indice di una corretta gestione del territorio e rileva l'esistenza di condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche. 

 

Il quadro normativo di riferimento (L. 313/04 e L.R. 24/02) riconosce che l'apicoltura costituisce un'attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità. 

 

La recente risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel settore dell'apicoltura del 25 novembre 2010 prende atto che su scala mondiale il settore dell'apicoltura è gravemente minacciato poiché si osservano perdite tra cento e mille volte più rapide del normale; inoltre si sottolinea che il settore dell'apicoltura svolge una funzione strategica, poiché le sue attività sono un limpido esempio di «occupazione ecologica» (miglioramento e mantenimento della biodiversità, equilibrio ecologico e conservazione della flora) e un modello di produzione sostenibile nel mondo rurale. 

 

L'azione si prefigge di modificare sensibilmente le tecniche apistiche ordinarie della Regione Umbria  per meglio porre queste attività al servizio della conservazione della biodiversità nelle aree dove forte è il rischio di erosione genetica delle specie vegetali spontanee e coltivate ad alto valore naturalistico e paesaggistico. Nello specifico si intende perseguire la difesa e la conservazione della popolazione entomofila, con particolare riferimento all'Apis mellifera ligustica Spin. quale pronubo essenziale per la conservazione e la tutela della biodiversità. 

L'azione incentiva l'allevamento delle api mediante l'adozione di pratiche di allevamento che limitino il nomadismo e stimolino al contempo l'attività pronuba su specie vegetali selvatiche. 

 

 

 

Tipo di sostegno:

 

   

Il sostegno è erogato ai beneficiari che dispongono di almeno 10 alveari e che risultano iscritti all'Albo dell'Anagrafe Apistica regionale oltreché in regola con la denuncia annuale del proprio patrimonio apistico. La durata degli impegni è di cinque anni. 

 

 

Beneficiari:

 

 

Apicoltori e produttori apistici ai sensi della L.R. n. 24/2002

 

 

Costi eleggibili:

 

 

Premio ad alveare.

 

 

Condizioni di ammissibilità:

 

 

Per essere ammessi all'aiuto, gli alveari dovranno essere gestiti secondo le ordinarie tecniche di allevamento e in particolare: 

  • gli apiari dovranno essere costituiti da un massimo di 50 alveari; 
  • la distanza degli apiari dovrà essere proporzionale al numero degli alveari che li compongono e precisamente: 

– da   1 a 10 alveari almeno   600 metri;  

– da 11 a 20 alveari almeno 1.000 metri;  

– da 21 a 30 alveari almeno 1.300 metri;  

– da 31 a 40 alveari almeno 1.500 metri;  

– da 41 a 50 alveari almeno 1.800 metri;  

  • gli alveari dovranno essere posizionati con l'apertura rivolta a sud/est; 
  • alle api è vietato somministrare alimenti stimolanti che contengono polline. 

 

Il sostegno è erogato agli apicoltori che mantengono nel medesimo sito (stanziali) gli alveari  dal 1 febbraio al 30 giugno, periodo di maggiore esigenza di impollinazione delle specie. Sono ammissibili esclusivamente gli alveari regolarmente censiti nell'anagrafe regionale istituita con legge regionale n. 24/2002. Sono ammissibili al sostegno gli apiari con una consistenza minima è di 10 alveari e che stazionino nelle zone di interesse, dal 1 aprile al 30 settembre. Tale limitazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno. 

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni previsti 

dall'operazione, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata complessiva di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno, l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni. 

 

 

Principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione:

 

 

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione: 

  • Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione. 

 

 

Livello dell'aiuto:

 

  

In presenza di fioriture abbondanti il carico ottimale di alveari per ettaro è di circa 0,4/ettaro di superficie agricola e/o forestale. Per fioriture limitate tale rapporto scende a  0,2 alveari/ettaro. In considerazione che l'allevamento delle api non è confinabile, l'aiuto verrà corrisposto per alveare/ettaro equivalente (5 ha/alveare).  

Il premio, determinato sulla base dei  minori ricavi derivanti dall'applicazione del metodo di allevamento stanziale rispetto al nomadismo, nonché  dei minori costi sostenuti, è pari a  euro 31,00/alveare/anno.  


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Modulistica

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Normativa

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Documenti

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