Con d.g.r. n. 787 del 29 luglio 2022 la Giunta regionale ha stabilito di affidare alla Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale la completa gestione dei corsi di formazione non finanziati in ambito sanitario non universitari, come già avviene per i corsi di Formazione Professionale, Istruzione tecnica Superiore, Istruzione e formazione tecnica superiore.
Con il medesimo atto, vine stabilito che la Direzione Salute e Welfare provvede esclusivamente al rilievo del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e della figura dell’operatore socio sanitario.
OGNI INDICAZIONE RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE, A PARTIRE DALL'ANNO 2022, DOVRA' ESSERE RICHIESTA ALLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE.
Con d.g.r. n. 431 dell'11 maggio 2022 la Giunta regionale ha preso atto del fabbisogno regionale per la formazione dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, sancito, ai sensi del c. 1, art. 35 del D.lgs. n. 368/1999, con Accordo Stato Regioni del 03/06/2021.
Con il medesimo provvedimento si è preso, altresì, atto del fabbisogno regionale per la formazione delle professioni sanitarie, per l’A.A. 2021/2022 determinato, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con Accordo Stato Regioni del 04/08/2021, nonché quello degli operatori di interesse sanitario e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie per l'anno 2022.
Con d.g.r. n. 370 del 21 aprile 2021 la Giunta regionale ha preso atto della attuale situazione della gestione dei corsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche in ambito sanitario, non di competenza universitaria, e della necessità di riordinarne l'intero sistema di gestione e di controllo. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale n. 52 del 5 maggio 2021.
Con d.g.r. n. 749 del 28 luglio 2021 la Giunta regionale ha attivato una fase transitoria, nelle more del riordino di cui alla d.g.r. n. 370/2021, a garanzia della continuità dell'offerta formativa che consenta ai cittadini interessati l'acquisizione delle relative qualifiche e agli organismi formativi il prosieguo della propria attività. Con tale atto sono stati programmati i corsi di formazione in ambito sanitario, da attivare per l’anno 2021.
Con d.g.r. n. 783 del 4 agosto 2021 la Giunta regionale ha stabilito che l’autorizzazione all’avvio dei corsi di cui alla d.g.r. n. 749/2021 è subordinata al corretto inserimento dei progetti formativi da parte degli organismi formativi nella piattaforma SIRU e che tutte le fasi successive all’inserimento dei progetti, sia di gestione che di controllo, sono di competenza di ARPAL. In via transitoria, il provvedimento autorizzativo all’avvio del corso verrà rilasciato dal dirigente del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle risultanze della verifica di congruità del progetto trasmesse da ARPAL rispetto alla normativa e alla programmazione regionale attualmente in vigore.
Con d.g.r. n. 809 del 1° settembre 2021 la Giunta regionale, in via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno 2021, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria da COVID 19 che ha comportato anche una crescente richiesta della figura dell’operatore socio sanitario, oltre che nel territorio regionale, anche presso le altre Regioni, ha integrato, sulla base delle richieste pervenute da parte degli organismi formativi, il numero dei corsi programmati con la d.g.r. n. 749/2021.
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALLE DGR 749/2021 - DGR 809/2021 - DGR 74/2022 - DGR 343/2022 - DGR 405/2022 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI OSS CONCESSE |
N. |
Organismo formativo
|
Atto |
N. corsi
|
1 |
ATI tra Punto Formazione srl (capofila, Associazioni di Pubblica Assistenza “Croce bianca” di Foligno e “Stella d’Italia” di Spoleto) - SEDI: FOLIGNO E CITTA' DI CASTELLO |
4 |
2 |
Form & Job Formazione professionale srl - SEDI: TERNI E BASTIA UMBRA |
1 |
3 |
Leo School snc di Bianconi Marco& C. - SEDE: TERNI |
1 |
|
1 |
4 |
Moda e Cultura srl - SEDI: ORVIETO E TERNI |
5 |
5 |
New Consulting Corsi & Co. sas - SEDI: FOSSATO DI VICO, CASTIGLIONE DEL LAGO E GUBBIO |
3 |
6 |
Servizi Formazione srl - SEDE: ORVIETO |
1 |
7 |
Fenice Formazione - SEDE: TERNI |
1 |
8 |
ATS Schola Sanitas SEDE:CITTA' DI CASTELLO |
1 |
|
1 |
|||
3 |
|
10 |
Athena Formazione srl, capofila dell’ATI con Nuovi Istituti Athena srl e Istituti Athena srl - SEDI: SPOLETO E CITTA' DI CASTELLO |
1 |
|
1 |
11 |
In Metodo srl - Unipersonale - SEDE: TERNI |
1 |
|
1 |
12 |
Istituto Enrico Fermi di Perugia Srl - SEDI: PERUGIA E FOLIGNO |
1 | |
n. 943 del 28/01/2022 | 1 | ||
n. 1321 del 08/02/2022 | 1 | ||
n. 10012 del 03/10/2022 | 1 | ||
n. 10013 del 03/10/2022 | 1 | ||
n. 10014 del 03/10/2022 | 1 | ||
n. 10558 del 17/10/2022 | 1 | ||
n. 10559 del 17/10/2022 | 1 |
13 |
Professional Training Srl - SEDI: ORVIETO E TERNI |
1 | |
n. 7768 del 01/08/2022 | 1 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI OTTICO BIENNALE CONCESSE |
N. |
Organismo formativo
|
Atto |
N. corsi |
1 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI OTTICO TRIENNALE CONCESSE |
N. |
Organismo formativo
|
Atto |
N. corsi |
1 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI ODONTOTECNICO TRIENNALE CONCESSE |
N. |
Organismo formativo
|
Atto |
N. corsi |
1 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI MASSAGGIATORE SPORTIVO CONCESSE |
1 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ALL'AVVIO CORSI MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA CONCESSE |
1 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
A seguito della determinazione dirigenziale n. 4639 del 4 giugno 2020 possono essere avviati i nuovi corsi di formazione precedentemente autorizzati.
Con determinazione dirigenziale n. 2571 del 23 marzo 2020 sono state approvate le Linee guida per per la gestione delle attività formative teoriche limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Procedure per l'accreditamento
L'iter procedurale per l'accreditamento delle strutture che intendono erogare formazione in ambito sanitario prevede due fasi: una documentale per la verifica del possesso dei requisiti previsti ed una di audit in loco per la verifica della veridicità di quanto dichiarato nella documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda di accreditamento e le condizioni dei luoghi.
L'attività di audit, come riportato dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 798 e dai successivi atti, è svolta da tecnici messi a disposizione dalle Aziende sanitarie regionali, esperti in materia di:
- verifiche igienico-sanitarie,
- prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- formazione.
Con il supporto dei tecnici delle Aziende sanitarie sono state predisposte le linee guida e la check list che hanno la finalità di standardizzare l'attività di audit in loco a garanzia della unicità della conduzione, della trasparenza e semplificazione di tutta la procedura.
Linee guida per lo svolgimento degli esami finali
Con determinazione dirigenziale n. 1263 del 7 febbraio 2022 sono state approvate le "Linee guida esami finali dei corsi di formazione in ambito sanitario", per il corretto svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione in ambito sanitario non universitario autorizzati dalla Regione Umbria a cui gli organismi formativi, il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici devono attenersi.
Procedure per la nomina delle commissioni d'esame
In applicazione alle deliberazioni di Giunta regionale n.1265/2019 e n.1266/2019, con determinazione dirigenziale n. 3646 del 29 aprile 2020 sono stati istituiti gli elenchi ai fini della designazione di presidente/componente nelle diverse commissioni di esame relative ai corsi di formazione in ambito sanitario.
Con determinazione dirigenziale n. 2981 del 24 marzo 2022 è stato aggiornato l'Elenco regionale per componenti commissioni esaminatrici corsi formazione in ambito sanitario.
Facsimile dichiarazione assenza conflitto di interesse
OPERATORE SOCIO SANITARIO
La Regione Umbria nel 2002 ha istituito la figura dell'Operatore Socio Sanitario, definendo il contesto operativo di tale figura che svolge un importante ruolo, nell'ambito delle proprie aree di competenza, sia nel settore sociale che in quello sanitario al fine di assicurare il benessere e l'autonomia dell'utente.
Con successivi regolamenti regionali (n. 4/2003 e n. 14/2006) la Regione Umbria ha stabilito le modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario, nonché i criteri e la prassi per richiedere l'accreditamento da parte delle strutture che vogliono svolgere tali corsi di formazione.
La professionalità dell'operatore socio-sanitario è assicurata da un percorso formativo specifico che prende in considerazione tutti gli aspetti della persona: dall'assistenza diretta ed aiuto domestico – alberghiero, agli interventi igienico-sanitari e di carattere sociali, fino al supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Con d.g.r. n. 118 del 19/02/2004 la Giunta regionale ha stabilito che le strutture accreditate ed autorizzate allo svolgimento dei corsi di formazione per operatore socio sanitario devono costituire un'apposita Commissione ai fini della valutazione dei crediti formativi, che risulta così composta:
- un rappresentante dell'ente gestore con funzioni di presidente,
- un docente del corso designato dall'ente gestore,
- un rappresentante della Regione Umbria designato dalla Giunta regionale,
- un segretario verbalizzante designato dall'ente gestore.
La formazione si svolge all'interno delle Aziende Sanitarie Regionali e all'interno delle strutture accreditate dalla Regione Umbria sulla base dei Regolamenti Regionali n. 4/2003 e n. 14/2006. Le domande per richiedere l'accreditamento per lo svolgimento di tale formazione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno da coloro che risultino essere in possesso dei requisiti indicati nell'allegato B) al regolamento regionale n. 4/2003.
CON D.G.R. 2 AGOSTO 2018, N. 879 È STATO APPROVATO IL PIANO DI FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO, 2018/2020 (PUBBLICATO NEL S.O. N. 3 AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA – SERIE GENERALE - N. 39 DELL'8 AGOSTO 2018).
CON SUCCESSIVA D.G.R. 22 OTTOBRE 2018, N. 1161, IL PIANO DI FORMAZIONE E' STATO INTEGRATO
Per il triennio 2018/2020 è autorizzata l'attivazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario, distinti per struttura formativa, come di seguito specificati:
Struttura formativa |
N. Corsi autorizzati nel triennio 2018/2020 |
||
Anno 2018 |
Anno 2019 |
Anno 2020 |
|
Azienda USL Umbria n. 1 |
1 |
1 |
1 |
Azienda USL Umbria n. 1 riservato al personale convenzionato |
1 |
1 |
1 |
Azienda USL Umbria n. 2 |
1 |
1 |
1 |
A.i.P Sanitas SEDE DI TERNI |
2 |
2 |
2 |
A.T.I. tra Punto Formazione s.r.l. (capofila) Associazioni di pubblica Assistenza "Croce bianca" di Foligno e "Stella d'Italia" di Spoleto SEDE DI FOLIGNO NUOVA SEDE DI CITTA' DI CASTELLO |
3 |
3 |
3 |
ATS Schola Sanitas SEDE DI CITTA' DI CASTELLO |
5 |
5 |
5 |
Consorzio Co.Hor. SEDI DI: PERUGIA, SPOLETO, TERNI, SAN GIUSTINO, FOLIGNO, ORVIETO |
7 |
7 |
7 |
Consorzio Co.Hor. (NUOVA SEDE DI TERNI) |
1 |
1 |
1 |
Consorzio Co.Hor. (NUOVA SEDE DI CITTÀ DI CASTELLO) |
1 |
1 |
1 |
Istituto Enrico Fermi SEDE DI PERUGIA |
20 |
20 |
20 |
Istituto Enrico Fermi (NUOVA SEDE DI FOLIGNO) |
1 |
1 |
1 |
New Consulting CORSI & Co. sas SEDE DI FOSSATO DI VICO |
1 |
1 |
1 |
New Consulting (NUOVA SEDE DI CASTIGLIONE DEL LAGO) |
1 |
1 |
1 |
Professional Training SEDE DI ORVIETO |
1 |
1 |
1 |
Professional Training (NUOVA SEDE DI TERNI) |
1 |
1 |
1 |
Associazione F.C.S. SEDE DI GUBBIO |
1 |
1 |
1 |
A.T.I. tra Leo School snc di Bianconi Marco & C. e Physiolife S.r.l SEDE DI TERNI |
2 |
2 |
2 |
Servizi Formazione S.r.l. SEDE DI ORVIETO |
1 |
1 |
1 |
Costituenda ATI tra Athena Formazione S.r.l. (capofila), Nuovi Istituti Athena S.r.l. e Istituti Athena S.r.l. SEDE DI SPOLETO |
1 |
1 |
1 |
Form&Job Formazione professionale S.r.l SEDI: TERNI, BASTIA UMBRA |
1 |
1 |
1 |
Fenice Formazione S.r.l. SEDE DI TERNI |
1 |
1 |
1 |
TUTTI I SOGGETTI CHE PUBBLICIZZANO CORSI DI FORMAZIONE PER O.S.S. NON RICOMPRESI TRA QUELLI SOPRA INDICATI NON POSSONO RILASCIARE, PER QUESTA REGIONE, ATTESTATI DI QUALIFICA A VALENZA NAZIONALE.
FORMAZIONE INTEGRATIVA PER COLORO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO- OSS.
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge regionale 13/2002, ha disposto, con atto n. 1284 del 19 dicembre 2013, al fine di qualificare il lavoro di tanti operatori OSS inseriti in varie strutture dei servizi socio sanitari, l'attivazione, in forma sperimentale, dei seguenti quattro moduli di formazione integrativa, mirati ad accrescere le competenze e le conoscenze di tali operatori a seconda del contesto operativo all'interno del quale svolgono la propria attività:
- assistenza a persone anziane,
- assistenza a persone disabili,
- assistenza a persone con disabilità psichiatriche,
- assistenza a persone con patologie terminali.
Ciascun modulo ha una durata complessiva di 200 ore suddivise in 50 ore di teoria, con possibilità di svolgimento in modalità FAD certificata fino ad un massimo del 30% del monte orario, 50 ore di esercitazioni e in 100 ore di tirocinio, che dovrà realizzarsi almeno in tre diversi contesti operativi quali strutture ospedaliere, residenze protette, centri diurni.
Ai moduli possono accedere solo coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario.
È ANCORA IN FASE DI SVOLGIMENTO L'ATTIVITA' FORMATIVA CHE ERA STATA AUTORIZZATA, IN VIA SPERIMENTALE, CON D.G.R. 3 MARZO 2014, N. 183.
LA D.G.R. N. 879/2018 HA STABILITO CHE SOLO AL TERMINE DEI CORSI E PREVIA VERIFICA DELLA SPERIMENTAZIONE SI VALUTERA' SE ATTIVARE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE.
OTTICO BIENNALE
La professione di ottico è regolamentata dall'articolo 12 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dagli articoli 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
L'Ottico fornisce, controlla e adatta i mezzi di correzione dei difetti di vista: lenti, montature degli occhiali, lenti a contatto, ausili visivi per ipovedenti. Una parte del suo lavoro consiste nell'eseguire semplici esami di misurazione della vista. In base ai risultati ottenuti, oppure dietro prescrizione medica o specialistica, deve essere in grado di individuare le lenti adatte a correggere il problema e, se necessario, assestarle nella montatura prescelta. Le sue competenze prevedono anche che sappia localizzare e risolvere i difetti delle lenti.
Nello svolgimento della sua professione utilizza strumenti ottici, di cui deve curare la manutenzione.
L'Ottico, se in possesso di laurea, si occupa anche del trattamento dei difetti della vista, utilizzando mezzi ottici correttivi. In particolare, misura con apparecchiature specifiche la qualità della visione e ne individua i difetti; quindi, si occupa di scegliere, prescrivere e fornire il mezzo correttivo più adeguato, adattandolo alle esigenze del paziente. Svolge, inoltre, un'attività di prevenzione dei disturbi visivi.
Per esercitare l'attività di ottico è necessario conseguire la licenza di abilitazione alla professione.
Per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie è previsto l'obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento e qualificazione, nell'ambito del programma nazionale per la formazione degli operatori della sanità ECM - Educazione Continua in Medicina. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Salute.
LA D.G.R. N. 879/2018 HA AUTORIZZATO L'ATTIVAZIONE DEL SOLO CORSO DI FORMAZIONE PER OTTICO BIENNALE (D.M. SALUTE 28 OTTOBRE 1992), COME DI SEGUITO INDICATO:
Soggetto formativo |
n. Corsi Anno 2018 |
n. Corsi Anno 2019 |
n. Corsi Anno 2020 |
Istituto Enrico Fermi |
1 |
1 |
1 |
RINVIANDO A SUCCESSIVO ATTO L'AUTORIZZAZZIONE ALL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO PRESSO UN ULTERIORE SOGGETTO FORMATIVO, PREVIA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ACCREDITAMENTO.
TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI CHE PUBBLICIZZANO CORSI DI FORMAZIONE PER OTTICO BIENNALE NON POSSONO RILASCIARE, PER QUESTA REGIONE, ATTESTATI DI QUALIFICA A VALENZA NAZIONALE.
OTTICO TRIENNALE
Con d.g.r. 4 dicembre 2018, n. 1398 sono state approvate, in attuazione della d.g.r. 22 ottobre 2018, n. 1161, le linee guida relative all'accreditamento delle strutture formative interessate alla gestione dei corsi per ottico triennale
Modulistica ai fini dell'acceditamento:
PROGETTO FORMATIVO OTTICO TRIENNALE
ODONTOTECNICO TRIENNALE
Il profilo di Odontotecnico è stato istituito con R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.
Durata e programma di insegnamento sono stati definiti dal D.M. sanità 23 aprile 1992.
I corsi di formazione, autorizzati dalle regioni, consentono di acquisire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, così come disposto dal D.M. sanità 28 ottobre 1992. Il rilascio del diploma è subordinato al superamento di esami finali. Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi.
È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.
Con d.g.r. 4 dicembre 2018, n. 1398 sono state approvate, in attuazione della d.g.r. 22 ottobre 2018, n. 1161, le linee guida relative all'accreditamento delle strutture formative interessate alla gestione dei corsi per odontotecnico triennale
Modulistica ai fini dell'acceditamento:
PROGETTO FORMATIVO ODONTOTECNICO TRIENNALE
MASSAGGIATORE - MASSOFISIOTERAPISTA
Il comma 542 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 "Nuove norme sulle professioni e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti".
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7618/2021 pubblicata in data 02/12/2021 ha accolto l’appello proposto dall’Istituto Enrico Fermi avverso la sentenza del TAR dell’Umbria n. 48/2021, affermando la permanenza della figura del massofisioterapista nella sua qualifica di “operatore di interesse sanitario”.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8036/2021 pubblicata in data 02/12/2021, ha accolto, altresì, l'appello proposto da Punto Formazione s.r.l. avverso la sentenza del TAR dell'Umbria n. 47/2021, affermando la permanenza della figura del massofisioterapista nella sua qualifica di “operatore di interesse sanitario”.
Il Massaggiatore-massofisioterapista esegue, su indicazione/prescrizione del medico, interventi e trattamenti massoterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale.
Il massaggiatore-massofisioterapista opera con gli altri soggetti che partecipano all'intervento terapeutico, riabilitativo e preventivo, presso strutture private, dove viene esercitata l'attività massoterapica.
Con d.g.r. n. 1098/2018, per il triennio 2018/2020, è autorizzata l'attivazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore massofisioterapista, distinti per struttura formativa, come di seguito specificati
ORGANISMO FORMATIVO |
CORSO DI FORMAZIONE AUTORIZZATO |
ANNO 2018 |
ANNO 2019 |
ANNO 2020 |
PUNTO FORMAZIONE S.R.L. |
MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA |
2 |
2 |
2 |
ISTITUTO ENRICO FERMI |
MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA |
28 |
28 |
28 |
Con d.g.r. 8 ottobre 2018, n. 1098 sono state approvate, in attuazione del punto 5) della dgr n.917/2018, le linee guida relative all'accreditamento delle strutture formative interessate alla gestione dei corsi per massaggiatore massofisioterapista.
Modulistica ai fini dell'accreditamento:
PROGETTO FORMATIVO MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA
MASSAGGIATORE SPORTIVO
Al corso di Massaggiatore sportivo si accede dopo aver acquisito la qualifica di massaggiatore massofisioterapista, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 403/71.
L'obiettivo della formazione è l'approfondimento nella preparazione culturale e pratica per effettuare il massaggio sportivo e svolgere i compiti di ausiliario del medico sportivo.
Con Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 sono state determinate le materie fondamentali di insegnamento relative ai corsi per massaggiatori sportivi riservando alle Regioni, in collaborazione con il C.O.N.I., la definizione dei requisiti delle sedi e dei docenti (art. 2, comma 3, del D.M. 5 luglio 1975).
Con d.g.r. n. 1098/2018, per il triennio 2018/2020, è stata autorizzata l'attivazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore sportivo come segue:
ORGANISMO FORMATIVO |
CORSO DI FORMAZIONE AUTORIZZATO |
ANNO 2018 |
ANNO 2019 |
ANNO 2020 |
ISTITUTO ENRICO FERMI |
MASSAGGIATORE SPORTIVO |
2 |
2 |
2 |
Con d.g.r. 8 ottobre 2018, n. 1098 sono state approvate, in attuazione del punto 5) della dgr n.917/2018, le linee guida relative all'accreditamento delle strutture formative interessate alla gestione dei corsi per massaggiatore sportivo.
Modulistica ai fini dell'accreditamento:
PROGETTO FORMATIVO MASSAGGIATORE SPORTIVO
MISURE DI IGIENE E PROFILASSI PER OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING
La Regione Umbria, per garantire che la pratica del Tatuaggio e Piercing, diffusa particolarmente tra i giovani, venga effettuata in condizioni di igiene e sicurezza, ha emanato le "Linee guida regionali di indirizzo e coordinamento per le Aziende USL relative all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing" (D.G.R. n. 648/99), che recepisce gli indirizzi del Ministero della Salute concernenti l'attivazione di corsi di formazione obbligatori per coloro che praticano tali attività nonché l'adozione di tutte le misure di igiene e profilassi necessarie (Circolare del 20 febbraio 1998).
LA D.G.R. N. 879/2018 NON HA AUTORIZZATO L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER MISURE DI IGIENE E PROFILASSI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING, RINVIANDO A SUCCESSIVO ATTO OGNI DETERMINAZIONE IN MERITO.
MICOLOGO
L'attestato di "Micologo" è rilasciato ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 367 del 14/7/1995 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e da D.M. Sanità n. 686 del 29/11/1996 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo".
I corsi di formazione sono articolati in due sessioni che prevedono almeno 300 ore di attività teorica e pratica, al termine delle quali è previsto l'esame finale con il rilascio dell'attestato di Micologo.
Il possesso dell'attestato dà diritto all'iscrizione nell'apposito registro provinciale e quindi nel registro nazionale dei Micologi.
Il corso di formazione è diviso in due sessioni annuali e si sviluppa nell'arco di due anni ed è rivolto a privati cittadini e a dipendenti da Enti pubblici (residenti nella Regione Umbria o nel resto d'Italia). Al percorso didattico collaborano i Circoli Micologici dell'Umbria il cui contributo risulta essere indispensabile in particolare nell'ambito delle escursioni e del reperimento di materiale fungino fresco.
La Regione Umbria, sin dal 1998, ha attivato presso l'Azienda USL n.1 una Scuola per Micologi, configurandosi come centro di formazione per utenza proveniente dal Centro e dal Sud Italia.
A partire dall'anno 2006, tali corsi vengono svolti presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
CON D.G.R. N. 1147/2019 E' STATA AUTORIZZATA, IN SEGUITO ALLE NUMEROSE RICHIESTE PERVENUTE AL CONSORZIO SUAP, LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' FORMATIVA PER L'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTATO DI MICOLOGO
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recepito con D.P.C.M. 9 febbraio 2018, è stato individuato il profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e la disciplina della relativa formazione.
L'Accordo e il successivo Decreto definiscono l'ASO un "operatore di interesse sanitario" istituito secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, della L. n. 43/2006. Svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. Non può intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
Il D.P.C.M. prevede poi che le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno emanare adeguata disciplina per regolamentare i corsi di formazione e dovranno successivamente programmare, sulla base di quanto indicato nell'Accordo, appositi corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica, definendo, altresì, i crediti formativi ed i titoli pregressi che consentiranno di ridurre, in tutto o in parte, la durata della formazione.