La PEC è una dotazione obbligatoria, ai sensi dal Decreto Legge 185/2008 e ss.mm.ii., per le seguenti categorie: Professionisti – Società – Ditte Individuali.
Il Codice Amministrazione Digitale sancisce l'obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle amministrazioni pubbliche per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese.
Nella compilazione dell'Istanza di autorizzazione o preavviso scritto (Modello Ru/Sismica/3S) pertanto, E' OBBLIGATORIO INDICARE L'INDIRIZZO PEC DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO (con la sola esclusione dall'obbligatorietà del Committente). |
Senza tale indicazione non sarà possibile ricevere detta istanza agli sportelli preposti.
Lo scrivente Servizio non invierà le proprie comunicazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento (con la sola esclusione del Committente se non munito di PEC) tramite mezzi alternativi alla PEC.
Inoltre, è necessario indicare nel Modello Ru/Sismica/3S anche un indirizzo di posta elettronica valido, oltre alla PEC, in modo da consentire a questi Uffici di comunicare eventuali mancate consegne dei documenti elettronici inviati tramite PEC.
Nel caso di variazione del proprio indirizzo PEC è necessario comunicarlo tempestivamente ai nostri Uffici in modo da aggiornare le proprie banche dati.
IL DIRIGENTE
Ing. Sandro Costantini
Normativa
DGR 596 del 16 luglio 2020 in pubblicazione BUR 29 luglio 2020
Trasmissione D.G.R. 593 del 06-05-2019
D.G.R. 628 del 11-06-2018 -NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI