Nuove modalità presentazione pratiche: deposito, autorizzazione sismica, varianti non sostanziali, interventi privi di rilevanza
vedi D.G.R. 593 del 06 Maggio 2019 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al BUR del 22-5-2019)
- NB A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 32 del 18/04/2019, sono stati individuati gli interventi rilevanti (oggetto di autorizzazione), gli interventi di minore rilevanza (oggetto di preavviso scritto), gli interventi privi di rilevanza e le varianti non sostanziali.
E' stata pertanto modificata la classificazione degli interventi e conseguentemente i GRUPPI e le CATEGORIE e relativi importi per il rimborso forfettario.
D.G.R. 593 del 06/05/2019 - MODIFICA D.P.R. 380/2001 A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 18/04/2018 n. 32 (decreto sbloccacantieri)
La Giunta Regionale Umbria, a seguito dell'entrata in vigore in data 19/04/2019 del D.L. 18/4/2019 n. 32 che all'art 3 ha introdotto significative modifiche al D.P.R. 380/2001 relativamente alla parte relativa alla norma sismica, nelle more della definitiva conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla sua approvazione, ha voluto approvare, come previsto dall'art 94-bis comma 2, le necessarie direttive al fine di dare immediata applicazione al procedimento di semplificazione introdotta dal sopracitato D.L. con D.G.R. 593 del 06/05/2019.
Le principali novità introdotte dal D.L. 32/2019, per quanto attiene alla normativa sismica, sono:
1 – Suddivisione degli interventi in interventi rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza per i quali è previsto un regime autorizzatorio diversificato:
a- gli interventi rilevanti necessitano di rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001;
b- gli interventi di minore rilevanza necessitano di semplice preavviso scritto ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 380/2001
c- gli interventi privi di rilevanza che non necessitano né di autorizzazione né di preavviso scritto ai sensi dell'art. 83 D.P.R. 380/2001
2- Definizione delle varianti non sostanziali per le quali non necessita il preavviso scritto o richiedere l'autorizzazione;
3- La necessità di presentare la Relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 380/2001 è estesa a tutte le tipologie di interventi (tranne gli interventi locali e gli interventi privi di rilevanza) e non è più limitata ai soli interventi in cemento armato o acciaio);
4- Il collaudo, per gli interventi locali e per quelli privi di rilevanza, è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
5- La zona sismica 3 è stata definita di "media sismicità" e non più di bassa sismicità, ne consegue che anche in zona sismica 3 è necessario richiedere l'autorizzazione per tutti gli interventi "rilevanti"
6- Si conferma che l'autorizzazione sismica in zona 3 è comunque dovuta nei seguenti casi:
a- interventi effettuati negli abitati da consolidare ex art 61 D.P.R. 380/2001
b- interventi di sopraelevazione
c- interventi a seguito di violazioni sismiche accertate (interventi locali, miglioramento, adeguamento).
La Giunta Ragionale con Delibera n. 593 del 06/05/2019 ha approvato gli elenchi previsti dall'art. 94-bis comma 2 D.P.R. 380/2001 indicando relative linee guida relativamente agli interventi privi di rilevanza e varianti non sostanziali.
Con la stessa Delibera sono stati, pertanto, rivisti i gruppi e categorie per la presentazione dei progetti e gli importi dei relativi rimborsi forfettari.
La Delibera da mandato agli uffici competenti per l'adeguamento del portale telematico per la presentazione dei progetti UmbriaSis e per la revisione della modulistica.
Nelle more del completo adeguamento del portale si è proceduto comunque ad effettuare le modifiche essenziali per poter dare immediata applicazione alle direttive normative.
In questa fase transitoria è possibile utilizzare per le procedure usuali la vecchia modulistica (eventualmente adattata ai nuovi disposti normativi).
Si raccomanda la massima attenzione del definire la tipologia di procedimento Autorizzazione/deposito al momento della presentazione del progetto.
Per quanto riguarda l'introduzione nel portale dei gruppi e categorie si precisa che, essendo stati introdotti nuovi gruppi indicati 3a e 3b, 4a e 4b, 9a e 9b, 12a e 12b non ancora implementati nel portale si dovranno utilizzare semplicemente i vecchi gruppi/categorie 3,4,9 e 12
Per quanto riguarda la tipologia indicata con H27 – Valutazione della sicurezza, fino all'adeguamento del portale si raccomanda di non utilizzare il portale stesso per la presentazione ma di inviarla tramite PEC a direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it (ATTENZIONE il totale dei documenti allegati alla PEC non potrà superare i 30 MB)
Per la categoria H28 Deposito a seguito condono edilizio, si raccomanda in via transitoria di utilizzare la categoria C9 in attesa dell'adeguamento del portale
Normativa
DGR 596 del 16 luglio 2020 in pubblicazione BUR 29 luglio 2020
Trasmissione D.G.R. 593 del 06-05-2019
D.G.R. 628 del 11-06-2018 -NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI