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Legislazione Turistica Regionale
Legge Regionale 10 luglio 2017, n.8
Legislazione Turistica Regionale

La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 – pubblicata nel Supplemento Ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale n. 28 del 12/07/2017 - ha ridisegnato la governance del sistema turistico regionale rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo della Regione in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.
La nuova legge è in vigore dal 13 luglio 2017 e sarà a pieno e completo regime entro il 31 dicembre 2018.

Di seguito gli interventi più rilevanti:

1. la funzione di vigilanza e controllo sul c.d. ABUSIVISMO e sulle attività connesse alla statistica sul turismo torna in capo alla Regione che può esercitarla anche mediante convenzioni con i Comuni in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia;

2. Il controllo sulla classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive verrà esercitato dalla Regione avvalendosi del supporto tecnico dei Comuni. Tale funzione potrà essere esercitata anche mediante convenzioni con i Comuni in forma singola o associata.
Fino a quando la Giunta non adotta gli atti di cui all'articolo 35, commi 4 e 7, tali funzioni continuano ad essere esercitate dai Comuni anche in forma associata;

3. la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati statistici sul turismo tornano in capo alla Regione che si avvarrà del supporto tecnico dei Comuni. Tali funzioni continuano ad essere esercitate dai Comuni in forma associata fino al 31 dicembre 2018;

4. è stata istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale, gestita dal competente ufficio regionale, che conterrà anche i dati relativi alle locazioni turistiche;

5. i Comuni in forma obbligatoriamente associata svolgono la funzione di Servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 35;

6. in materia di TIPOLOGIE RICETTIVE:

     a) La tipologia ALBERGO RESIDENZIALE non più presente nell'attuale legge, rientra automaticamente nella tipologia Albergo;

     b) Nelle COUNTRY HOUSE (art. 18) è stato eliminato l'obbligo del servizio di ristorazione riservato ai soli alloggiati;

     c) Nelle CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (art. 19), viene data la possibilità di esercitare tale attività anche in forma non imprenditoriale in un massimo di due appartamenti posti nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale;

     d) AFFITTACAMERE (art. 20): è stato eliminato il requisito della residenza del titolare dell'attività ricettiva e viene lasciata la possibilità di esercitare l'attività anche in forma imprenditoriale (anche in forma societaria). Tale attività non potrà più essere esercitata in appartamenti dal momento che questa è stata ricondotta nella tipologia Case e appartamenti per vacanze. Le strutture già autorizzate che esercitano l'attività contestualmente sia su camere che appartamenti possono continuare l'attività stessa anche in deroga alle nuove disposizioni; i soggetti che, alla data del 13 luglio 2017, esercitano l'attività di affittacamere esclusivamente in due appartamenti, devono adeguarsi entro il 13 luglio 2018 alla nuova normativa;

     e) BED AND BREAKFAST (art. 21): è stata ampliata la capacità ricettiva per l'attività svolta a carattere imprenditoriale all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente. Come per l'affittacamere, anche in tale tipologia, l'immobile nel quale viene esercitata l'attività conserva le caratteristiche della civile abitazione;

     f) CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA' (art. 23): è stato eliminato il periodo di ospitalità non inferiore a due giorni;

 7. al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori è stata introdotta una forma di ospitalità aggregata (non è una tipologia ricettiva) la c.d. OSPITALITA' DIFFUSA ( art. 34). Le strutture ricettive possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo Comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa". I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti;

8. è stato introdotto l'obbligo per il titolare di qualsiasi esercizio ricettivo che con qualunque mezzo pubblicizza la propria attività, di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva, ove prevista (art. 36, comma 2);

9. la comunicazione dei flussi turistici è solo telematica e avviene mediante l'uso dell'applicativo web TURISMATICA/TOLM che la Regione ha da tempo messo gratuitamente a disposizione degli operatori (art. 36, comma 5);

10. la chiusura temporanea dell'attività ricettiva non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata (art. 36, comma 7).

11. LOCAZIONI TURISTICHE (art. 40): vengono introdotti in legge, al fine della tutela del turista consumatore gli ALLOGGI LOCATI PER FINALITA' TURISTICHE (non sono strutture ricettive). I soggetti che intendono locare gli immobili devono presentare al Comune competente per territorio una comunicazione (non SCIA) indicando gli alloggi destinati alla locazione e il periodo durante il quale intendono locarli; in caso di mancata o incompleta comunicazione è prevista una sanzione. I soggetti di cui sopra, inoltre, devono effettuare la comunicazione dei flussi turistici a fini Istat e la denuncia degli ospiti alla Questura (art. 36, comma 4).

12. I requisiti tecnico-amministrativi per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive, per la classificazione, la riclassificazione nonché i requisiti minimi obbligatori e le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 12 verranno stabilite con apposito regolamento. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella l.r. 13/2013 ancorché abrogate.

 

Considerata l'importanza della materia in oggetto, il Servizio Turismo, Commercio, Sport e film commission organizzerà prossimamente degli incontri sul territorio a cui parteciperanno i funzionari addetti per le rispettive competenze.