Quesiti ricorrenti/Faq

Che cos'è l'elenco regionale delle imprese?
L'elenco regionale delle imprese è un elenco costituito dalla Regione Umbria e utilizzato per individuare le imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.
L'elenco regionale delle imprese è previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e le modalità di gestione e i requisiti dei soggetti per l''iscrizione sono contenuti nella Disciplina di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2014, n.6, modificato e integrato con regolamento regionale 9 aprile 2015, n.5 e con regolamento regionale 12 febbraio 2018, n. 3.

Chi può richiedere di essere iscritto nell'elenco?
Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco:

  • gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  • i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e sue successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
  • i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciale, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai ripettivi organi deliberativi, hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, serivizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.


Quali sono le categorie di lavori e gli importi per i quali è possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco?
Le categorie di lavori per cui è possibile richiedere l'iscrizione sono tutte quelle relative alle opere generali e specializzate di cui all'allegato A del D.P.R .n. 207/2010.
Gli importi per cui è possibile richiedere l'iscrizione variano in relazione al possesso dell'attestazione SOA da parte del richiedente e precisamente:

  • nel caso in cui il richiedente non è in possesso dell'attestazione SOA indica l'importo sino al quale richiede l'iscrizione in relazione ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo posseduti;
  • nel caso in cui il richiedente è in possesso dell'attestazione SOA viene riportato l'importo in relazione alla relativa classifica.

NB: E' possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco per un numero massimo di dieci categorie di lavori.

Quali sono i requisiti per richiedere l'iscrizione nell'Elenco?
Per richiedere l'iscrizione in Elenco occorre essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, della Disciplina di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2014, n.6, modificato e integrato con regolamento regionale 9 aprile 2015, n.5 e regolamento regionale 12 febbraio 2018, n. 3.

Quali sono i termini di presentazione della domanda?
I soggetti interessati possono presentare domanda in qualunque momento dell'anno solare, l'Elenco viene aggiornato con cadenza bimestrale.

Quanto dura l'elenco?
L'elenco non ha durata.

Sono effettuati controlli sul possesso dei requisiti delle imprese iscritte in elenco?
Sì. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell'Elenco sono soggette a controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un campione pari al dieci per cento dei soggetti iscritti, scelti mediante sorteggio.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce in qualche modo priorità per gli inviti alle procedure negoziate?
L'Elenco regionale delle imprese di cui all'art. 26 della l.r. n. 3/2010, così come formato a seguito della presentazione delle domande, non dà luogo ad alcuna graduatoria né, tantomeno, l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità per gli inviti alle procedure negoziate.

A quale certificazione fa riferimento la dizione "certificazione di sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo SGSL-PMI per l'implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese" di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i, e in capo a quale soggetto ricorre l'onere di certificazione?
Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera b), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i. si ritiene che le imprese possono dichiarare "il possesso di certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, secondo gli standard della norma OHSAS18001, ovvero il possesso di certificazione di sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzoSGSL - PMI per l'implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese" qualora abbiano adottato, attuato, implementato o mantenuto uno dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti dall'INAIL ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m. e i.) dopo il primo biennio di attività. In merito alla documentazione da fornire a comprova, le imprese devono presentare la documentazione individuata dall' INAIL per il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa sopra indicato, o documentazione comprovante l'accoglimento della riduzione da parte dell' INAIL.

Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera e), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i., quali sono i soggetti che possono rilasciare la certificazione attestante la congruità dell'incidenza della manodopera nel triennio antecedente l'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco?
I soggetti che possono rilasciare la certificazione attestante la congruità dell'incidenza della manodopera da parte dell'impresa nel triennio antecedente l'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione nell'elenco sono unicamente i soggetti abilitati che, nel periodo in esame (ultimo triennio), abbiano effettivamente e concretamente verificato e certificato la congruità dell'incidenza della manodopera.

Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera f), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i, chi sono i soggetti abilitati al rilascio della certificazione del corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza?
I soggetti abilitati a rilasciare la certificazione del corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza, sono gli enti bilaterali e gli organismi paritetici di settore, con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto nell'"Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008".

La certificazione OHSAS 18001 può essere utilizzata dall'impresa per attestare il corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza ai fini dell'art. 6, comma 4, lettera f), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i.?
Si ritiene che la certificazione OHSAS 18001 non sia una certificazione sostitutiva della certificazione del corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i.

Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera g), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i., quale è l'esatto significato dell'avverbio "prevalentemente"riferito alla dichiarazione di avere alle proprie dipendenze personale assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato?
L'avverbio "prevalentemente" sta ad indicare un concetto di maggioranza (metà più uno).

Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera d), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i, quale documentazione deve essere presentata dall'impresa artigiana edile senza dipendenti e l'impresa che opera in settori diversi dall'edilizia per attestare di aver effettuato i versamenti dovuti ad INPS ed INAIL?
L'impresa artigiana edile senza dipendenti e l'impresa che opera in settori diversi dall'edilizia può comprovare il possesso dell'informazione di cui all'art. 6, comma 4, lettera d), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i con la presentazione di documentazione attestante la continuità dei versamenti dovuti entro i rispettivi termini di scadenza e considerando tollerati tre ritardi nei versamenti.

Con riferimento alle "ulteriori informazioni", l'impresa che non è ancora in possesso della relativa documentazione a comprova, può evidenziare e in quale modo, che ha avviato la procedura per ottenerla?
L'impresa può evidenziare l'avvio delle procedure necessarie per l'ottenimento della documentazione a comprova delle ulteriori informazioni indicandolo nel campo "altro" della pagina del sistema dedicata alle "Ulteriori informazioni".

L'impresa che ha presentato richiesta di inserimento nelle White Lists delle Prefetture, può dichiarare di essere iscritta?
No, ma può indicare, nel campo "altro" della pagina del sistema dedicata alle "Ulteriori informazioni", che ha presentato richiesta di inserimento.

Con riferimento all'art. 6, comma 4, lettera f), del R.R. n. 6/2014 e s.m. e i., la certificazione del corretto espletamento di tutti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza, oltre che dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici di settore, può essere rilasciata anche da altri soggetti?
Si ritiene che tra i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione, oltre agli enti bilaterali e agli organismi paritetici di settore, rientrino anche le scuole edili ove esistenti, le associazioni sindacali dei datori di lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori, già individuati nel comma 7-bis dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 per effettuare la formazione dei dirigenti e preposti.
 


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Direzione Regionale Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio: Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma
Dirigente: Ing. Paolo Gattini
Piazza Partigiani, 1 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755042776
Sezione Supporto tecnico-giuridico OO.PP.
Responsabile: Avv. Stefania Rosi Bonci
Piazza Partigiani, 1- 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755042738

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