Modalità di accesso agli atti

II diritto di accesso si esercita con la visione o l'estrazione di copia del documento amministrativo richiesto, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

E' possibile consultare ed estrarre copia della documentazione in forma integrale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione o disponibile attraverso strumenti informatici, elettronici, telematici o altre modalità idonee.

Per prendere visione della documentazione pubblicata non in forma integrale, ma solo per oggetto, alla voce  Pubblicità legale è possibile reperire gli elenchi delle deliberazioni regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della lr n. 8/2011; successivamente è necessario inoltrare al Servizio competente una richiesta di accesso agli atti presentando una istanza di accesso con le modalità sopra riportate.

L'esibizione dei documenti amministrativi richiesti si esercita mediante consultazione degli stessi da parte del richiedente o da persona da lui incaricata. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. I documenti sui quali è ammesso l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono stati dati in visione o essere alterati in qualsiasi modo.

Il rilascio copia di documento amministrativo su supporto informatico o di copia cartacea di documento amministrativo è subordinato al rimborso del costo di riproduzione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Il rilascio e la trasmissione di copie ad altre pubbliche amministrazioni non è subordinato ad alcuna forma di pagamento e avviene esclusivamente mediante trasmissione informatica.

 

Modello di domanda per l'accesso