Ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori disoccupati, che hanno cioè perso il lavoro senza loro colpa,  consistono in prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS per aiutarli in attesa di una nuova occupazione.

Per facilitare la ricollocazione, le assunzioni dei lavoratori disoccupati che percepiscono un sostegno al reddito sono quasi sempre accompagnate da benefici contributivi e/o economici per i datori di lavoro che li assumono. Ogni utile informazione in merito può essere richiesta agli sportelli dei Centri per l'Impiego o all'INPS.

Quella di seguito proposta è una sintesi della materia, mentre per informazioni di maggiore dettaglio si può contattare il Servizio Politiche Attive del Lavoro in Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia, oltre che le sedi provinciali dell'INPS e il sito dell'Istituto (link www.INPS.it).
Inoltre, tutti i principali riferimenti normativi sono disponibili per la consultazione e scaricabili in fondo la pagina.


 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:


Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

È istituita  dal Dlgs 22/2015 a decorrere dal 1° maggio 2015 e sostituisce l'ASpi e la mini-Aspi.

Lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa ai sensi dell'art.7 della l. 604/1966.

Per accedervi necessita:

a) Stato di disoccupazione;

b) 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

c) 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. 

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della NASpI in misura pari al 25%.  

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.  Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. 

A partire dal 1° gennaio 2017, la NASpI  è corrisposta per un massimo di 78 settimane (18 mesi).

Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il percettore di NASpI è obbligato alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come previsto dal Dlgs 150/2015.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, ovvero instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (rispettivamente 4.800 e 8.000 euro), decade dalla prestazione. Qualora invece i redditi percepiti rimangano al di sotto delle predette soglie, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.  Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 mesi, la prestazione della NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

La perdita di tale ammortizzatore avviene nei seguenti casi:

a) Perdita dello stato di disoccupazione;

b) Inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa senza provvedere alle comunicazioni;

c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;

d) Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.



Indennità disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL)

È istituita dal dlgs 22/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e confermato per l'anno 2016 dalla legge di stabilità.

Spetta ai Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, involontariamente disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA che hanno:

a) Stato di disoccupazione;

 b) 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;

c) 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese  e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione..

La DIS-COLL è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa all'anno in cui si è verificato l'evento divisa per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.  Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base all'IPC, la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile. L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della DIS-COLL in misura pari al 25%. 

La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento e per un massimo di 6 mesi.

 Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il percettore è obbligato alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come previsto dal Dlgs 150/2015.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la DIS-COLL intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro), ovvero instauri un rapporto di lavoro subordinato della durata superiore ai 5 giorni, decade dalla prestazione.

Qualora invece i redditi d'impresa o di lavoro autonomo rimangano al di sotto della predetta soglia, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.  Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 giorni, la prestazione della DIS-COLL è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

 

Indennità di mobilità

Viene concessa a seguito di procedura per licenziamento collettivo (almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni) attivata da imprese che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Hanno diritto al trattamento operai, impiegati e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati. Non spetta agli apprendisti.

A seguito della procedura di mobilità attivata dall'impresa il lavoratore viene iscritto in lista di mobilità, mentre per ottenere la relativa indennità deve presentare domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

L'ammontare dell'indennità è pari al trattamento di CIGS per i primi 12 mesi, all'80% di detto trattamento per i restanti mesi. Al lavoratore spetta, se dovuto, anche l'assegno per il nucleo familiare.

A seguito delle riforme introdotte dalle leggi "Riforma del mercato del lavoro" (L. 92/2012), "Misure urgenti per la crescita del paese"(L. 134/2012) e dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), l'indennità di mobilità sarà gradualmente sostituita dall'ASpI e ridotta nella sua durata, fino ad entrare a regime nel 2017, secondo lo schema sotto riportato:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Fino a 39 anni

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

ASpI 12 mesi

Da 40 a 49 anni

24 mesi

24 mesi

18 mesi

12 mesi

ASpI 12 mesi

Da 50 a 54 anni

36 mesi

36 mesi

24 mesi

18 mesi

ASpI 12 mesi

55 anni e oltre

36 mesi

36 mesi

24 mesi

18 mesi

ASpI 18 mesi


 

Indennità di mobilità in deroga

Viene concessa a seguito di licenziamento non imputabile a colpa del lavoratore ai dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile, incluse le cooperative sociali, che non hanno accesso ad altre forme di sostegno al reddito legate alla perdita del posto di lavoro ed hanno un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati.

E' autorizzata dalla Regione, alla quale va presentata apposita richiesta telematica attraverso il sistema SARe delle comunicazioni obbligatorie, avvalendosi dei patronati e delle organizzazioni sindacali; al termine della procedura telematica è possibile scaricare l'istanza, che, compilata e sottoscritta, deve essere inviata alla Regione Umbria, Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Per ottenere l'indennità va presentata anche la domanda di trattamento all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dal provvedimento regionale di concessione.

Per l'anno 2017 è prevista  a seguito dell'emanazione dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 la mobilità in deroga per un massimo di dodici mesi, senza soluzione di continuità per i lavoratori che sono stati licenziari da una unità produttiva sita nell'area di crisi industriale complessa di Terni - Narnie che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente  somministrate  le misure di politica attiva. Tale richiesta avviene per il tramite delle OO.SS. e utilizzando i sistemi messi a disposizione dalla Regione così come definito nell'accordo con il partenariato del 26.07.2017 di cui alla DGR 884 del 28.07.2017.

 

 


Riferimenti normativi

NASpI -  DIS-COLL

  • Legge n. 92/2012
  • Legge n. 183/2014 (Jobs act)
  • D. Lgs 22 / 2015

  • Legge stabilità 2016

 

Indennità di mobilità:

  • Legge n. 223/1991

  • Legge n. 236/1993

  • Legge n. 451/1994

  • Legge n. 92/2012

  • Legge n. 134/2012

  • Legge n. 183/2014 (Jobs act)

  • Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

Indennità di mobilità in deroga:

  • Decreto interministeriale n. 83473/2014

  • Circolare Ministero Lavoro n. 19 dell'11/09/2014

  • DD n. 1785/2013 e n. 973/2014

  • Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

 

 


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Fax 075/504.5568
Sezione "Programmazione e attuazione delle misure relative agli ammortizzatori sociali e indirizzi ai soggetti pubblici e privati in materia di lavoro"
Paolo Sereni (responsabile ad interim)
Tel. 075/504.6419
Marco Cerutti
Tel. 075/504.5754
Laura Manni
Tel. 075/504.5797 - 5723
Paola Meattini
Tel. 075/504.6157

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