Quanto, quando e dove si paga
Tutte le informazioni relative alle modalità del pagamento del bollo

QUANTO SI PAGA


Dal 1° gennaio 1998 gli autoveicoli, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al D.Lgs. n. 43/97, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in Kilowatt (KW) o in cavalli vapore (CV) nel caso i libretti di circolazione (quelli rilasciati prima degli anni 1982 – 1983) non riportino i KW.
L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11.

La Legge Finanziaria per il 2007, unitamente al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ad essa collegato (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), ha introdotto una profonda revisione della tassa automobilistica, basata ora non più solo sulla potenza, ma anche sulla classe di emissioni, con l'aggiunta di una sovrattassa per le auto di potenza superiore a 100 KW. Nel caso in cui la carta di circolazione riportasse l'indicazione della potenza massima in cavalli vapore (CV), si ricorda che 1 CV = 0,736 KW.

 

ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un'addizionale erariale alla tassa automobilistica da pagare all'Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate.

NORMATIVE ANTINQUINAMENTO

Per conoscere la normativa alla quale il veicolo è conforme, occorre controllare la carta di circolazione; a titolo esemplificativo si precisa che nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione della normativa si trova nel riquadro 2, mentre nella carta di circolazione di nuovo tipo (formato A4) l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 e può essere integrata da un'altra (specifica) nel riquadro 3.


Cliccare qui per scaricare la tabella contenente la corrispondenza tra le direttive comunitarie antinquinamento riportate sulla carta di circolazione e la classificazione Euro.


Cliccare qui per scaricare il tariffario completo anno 2024 della Regione Umbria.


QUANDO SI PAGA

» Primo bollo
» Bolli successivi


Primo bollo
Il primo "bollo" è molto importante per la determinazione della corretta posizione tributaria dell'automobilista contribuente. Il bollo deve essere eseguito secondo regole che vincolano il veicolo ad una propria e precisa scadenza fissa tenuto conto di tre elementi: data di immatricolazione, tipo di veicolo, potenza.
Il "primo bollo" sia in caso di prima immatricolazione, di uscita da esenzione o in caso di rientro in possesso (furto) deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese in cui si è verificato l'evento. Se però l'immatricolazione, l'uscita da esenzione o il rientro in possesso (furto) sono avvenuti negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo.
I dati necessari per il calcolo del primo bollo, sono rilevabili dalla carta di circolazione.

Di seguito sono sintetizzate le principali regole differenziate per tipo di veicolo: 
 

Autoveicoli a benzina, benzina + GPL, benzina + metano "ecodiesel" fino a 35 KW o 47 CV e motoveicoli: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva a predetti 6 mesi.
Autoveicoli a benzina, benzina + GPL, benzina + metano "ecodiesel" superiori a 35 KW o 47 CV: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto, o dicembre, immediatamente successiva ai predetti 8 mesi.
Autoveicoli alimentati diesel non ecologico o benzina destinati a "privato noleggio senza conducente" superiori a 35 KW o 47 CV per i quali è consentito il pagamento quadrimestrale: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivo. E' vietato il pagamento per un solo mese.
Autoveicoli diesel non ecologici o benzina destinati a "privato noleggio senza conducente" fino a 35 KW o 47 CV per i quali è consentito il pagamento semestrale: le tasse sono dovute a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successivo. E' vietato il pagamento per un solo mese.
Autobus, autoveicoli uso speciale e autocarri per i quali è consentito il pagamento qradrimestrale: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 1 mese e fino alla scadenza di gennaio, maggio, o settembre, immediatamente successiva al predetto mese. E' vietato il pagamento per un solo mese.
Roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua: per tutti i veicoli soggetti a tassa fissa annua (esclusi i motoveicoli fino a 11 KW) il primo pagamento va eseguito versando l'intero importo fisso annuo; l'intero importo fisso annuo è versato anche per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

 


Bolli successivi (rinnovi)

Il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità. Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 01/01/1998 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 i fino a 9 Cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggio da rimessa senza conducente) e Motoveicoli. Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio; 1 ° Agosto.
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data con alimentazione a gasolio non ecologici e veicoli adibiti a noleggio da rimessa senza conducente. Per 6 – 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio; 1° Agosto
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo oltre 35KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o oltre 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggio da rimessa senza conducente). Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio,  1° Settembre
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o oltre 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data con alimentazione a gasolio non ecologici e veicoli adibiti a noleggio da rimessa senza conducente. Per 4 – 8 – 12  mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1°Settembre
Autobus e autoveicoli uso speciale, autocarri Per 4 – 8 – 12 mesi dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale, targhe prova, ciclomotori e quadricicli Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

 

 

Calendario delle principali scadenze del bollo 2024

 

Scadenza Termine utile per il pagamento
Dicembre  2023 31/01/2024
Gennaio 2024 29/02/2024
Aprile 2024 31/05/2024
Agosto 2024 30/09/2024
Settembre 2024 31/10/2024
Dicembre 2024 31/01/2025

 

DOVE SI PAGA

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 - come previsto dall'articolo 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall'articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019 - il pagamento della tassa automobilistica va effettuato esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, che permette di calcolare e pagare il bollo sulla Regione di competenza fiscale del veicolo.

È possibile effettuare il pagamento della tassa automobilistica on line con carta di credito, prepagata o altre modalità previste dai prestatori di servizi di pagamento, accedendo direttamente al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA tramite il Servizio di pagamento pagoBollo, cliccando sul seguente link https://iservizi.aci.it/Bollonet

Il pagamento verrà effettuato tramite uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presenti sulla piattaforma che applicherà i propri diritti di riscossione.

Il bollo auto può essere pagato anche:

  1. presso le delegazioni ACI;

  2. presso le Tabaccherie e le Agenzie di pratiche auto autorizzate;

  3. presso gli Uffici postali.

 


Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative
Dirigente del Servizio: Dott. Stefano Strona
Via Mario Angeloni, 61
Tel. 075/5044512

Assistenza Bollo Auto

NUMERO VERDE 800.15.39.99

I servizi di assistenza all'utenza sono attivi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10,00 - 12,00


Assistenza Bollo auto - SEDE

Sportello al pubblico Regione Umbria

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia