Come aprire un servizio educativo per la prima infanzia
Per aprire un servizio educativo ricompreso nella normativa regionale occorre possedere i requisiti strutturali ed organizzativi e essere autorizzati al funzionamento dal Comune competente.

Le regole per l'apertura sono contenute nella Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel Regolamento Regionale 20/12/2006, n. 13  Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia  e nei regolamenti comunali, se adottati, che hanno dettagliato le norme regionali. Qualora il Comune non abbia emanato un proprio regolamento si applicano le norme regionali.

 

Le tipologie di servizio previste dalla Regione Umbria sono le seguenti

  • Nido d'infanzia (art.3 L.R.30/2005) : 

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte
le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre,
insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della
garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.
Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:

  1. a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
  2. il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.
  3. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere

 

  • I Centri per bambine e bambini (art.4 comma 2 LR 30/2005)

I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido.
Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra
i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere.
Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo

 

  • I Centri per bambine e bambini e famiglie (art.4 comma 3 LR 30/2005)

I Centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

  1. accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
  2. favorire la socializzazione e l'attività ludica;
  3. creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze. per gli adulti.


La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

  • I Servizi sperimentali (art. 5) tra i quali
    a) gli spazi gioco;
    b) i centri ricreativi;
    c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
    d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
    e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.
    Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.
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Ad oggi in Umbria è regolamentata la sperimentazione di tutti i servizi sopra indicati secondo le regole del Regolamento regionale 13/2006

  • Spazi gioco (art.20 regolamento 13/2006)

Gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.
Gli spazi gioco privi di servizio mensa possono garantire il servizio merenda. Se all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

 

  • I Centri ricreativi (art.24 Regolamento 13/2006)

I centri ricreativi sono servizi rivolti alle bambine e ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità icreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza.
I centri ricreativi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza giornaliera per un ristretto numero di ore.
I centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.

 

  • Le Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia (Sezioni primavera o Classi ponte - art.26 Regolamento 13/2006)

Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.
Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso altri servizi per la prima infanzia.

 

  • Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali (art.27 Regolamento regionale 13/2006)

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono interventi rivolti ai genitori che si configurano come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali.
I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali assolvono finalità educative nei confronti delle bambine e dei bambini e rivolgono una specifica attenzione a pratiche di relazione con le famiglie finalizzate a promuovere e sostenere il ruolo dei genitori; si caratterizzano come servizi educativi con una connotazione comunitaria e fortemente interattiva nei confronti delle famiglie, dove non solo si fa educazione insieme ma si sostiene la relazione tra genitori e figli.

 

  • I Nidi e micronidi aziendali o interaziendali (art.28 regolamento 13/2006)

I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d'infanzia di cui all' articolo 5 , si differenziano per l'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza; accolgono anche le bambine e i bambini del territorio limitrofo alla struttura.

 

E' inoltre in corso la sperimentazione dei "nidi familiari" per i quali si rimanda alla pagina dedicata.


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