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Al via il Piano Vaccini

Il 27 dicembre 2020 (Vaccine Day) ha preso avvio, simultaneamente in tutta Europa, la campagna di vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2.

 

Per saperne di più, consulta l'apposita pagina dedicata Vaccinazione Covid-19

 

Spostamenti

 

Permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione per persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione.

 

In particolare, a partire dal 1° aprile 2022

 

Soggetti positivi al Covid-19

 

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

Contatti stretti con soggetti positivi
Non sono più tenuti all'isolamento coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. In tal caso si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi da possibile infezione Covid-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. 

Si segnala che tali regole sono state uniformate tra soggetti vaccinati e non vaccinati. 

 

Obbligo vaccinale

 

Per informazioni, consulta la seguente Pagina del Ministero della Salute 

 

Mascherine

 

Provvedimenti governativi in materia di dispositivi di potezione delle vie respiratorie 

 

E' fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

 

A partire dall'11 febbraio 2022, con Ordinanza del Ministero della Salute, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, salvo in ogni caso l'obbligo di averli sempre con sé e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

 

Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:

 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

 

Attività sportive, ludiche, culturali e religiose

Sport

 

Disposizioni governative in materia di Sport

E' consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aria aperta anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono consentite l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

 

E' consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di qualsiasi attivita' sportiva di  squadra  e  di  contatto.  

Sono consentite le attivita' di piscine e centri notatori all'aperto e in impianti coperti, in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello Sport.

Sono consentite le attivita' di palestre  in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria.

E' consentita la presenza di pubblico a tutti gli eventi e alle competizioni sportive, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

 

Si segnala, a partire dal 10 gennaio 2022, l'obbligo di Green Pass rafforzato per accedere, al chiuso, a piscine, palestre e per gli sport di squadra.

E' parimenti rischiesto Green Pass rafforzato per utilizzare gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciali, anche se si trovano nei conporensori sciistici.

 

Si segnala inoltre il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso, durante gli eventi e le competizioni sportive al chiuso o all'aperto.

 

Attività ludiche

Con Ordinanza n. 34 del 05 luglio 2021 la Regione Umbria consente l’esercizio delle attività di sagre, fiere locali, ivi comprese le mostre mercato, per la durata massima di 6 giorni.

 

Disposizioni governative in materia di Attività ludiche

E' consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini pubblici, purché sia rispettato il divieto di assembramento, nonché la distanza interpersonale di almeno un metro. 

E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

 

Sono consentiti, previa esibizione di Green Pass rafforzato

- le attivita' dei parchi tematici e di divertimento;

- lo svolgimento in presenza di sagre e fiere nel rispetto dei relativi protocolli;

- le attivita' dei centri benessere e centri termali;

- le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente;

- le feste conseguenti a cerimonie religiose e civili.;

- sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

 

Attività culturali

Disposizioni governative in materia di Attività culturali

Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concertosale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, valgono le seguenti disposizioni: 

 

In zona gialla: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

 

in zona bianca: l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni. In caso di spettacoli all’aperto, a cui il pubblico accede anche solo in parte senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, l’autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.

 

Sono consentiti, previa esibizione di Green Pass rafforzato;

- le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida;

- lo svolgimento di convegni e i congressi, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida;

- servizi di apertura al pubblico di musei, mostre, altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che gli stessi garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Si segnala il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso durante gli spettacoli aperti al pubblico (all’aperto e al chiuso) in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati). 

 

Luoghi di culto

L'accesso ai luoghi di culto è consentito con modalità e misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose, contenenti misure idonee a prevenire il contagio.


Per ulteriori dettagli, si rimanda ai Protocolli siglati dal Governo con le varie confessioni religiose, di cui, da ultimo, al DPCM 2 marzo 2021 (Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4; Allegato 5; Allegato 6; Allegato 7).

 

Attività formative, educative e scolastiche

E' assicurato in presenza, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

 

Le attivita' didattiche e curriculari delle universita' si svolgono prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

Sull'intero territorio nazionale è previsto, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio.

 

Consulta in proposito le ultime misure per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche e universitarie (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021)

 

corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida.

E' consentito lo svolgimento procedure concorsuali, ma al fine di ridurre i tempi di reclutamento di personale, le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   D.Lgs. n. 165/2001 possono avvalersi di modalità semplificate per l'espletamento delle prove.

 

Nuove regole per la gestione dei casi positivi nelle scuole: 

 

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni

 

Scuola primaria

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. 

In presenza di due o più positivi è prevista per la classe la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

 

Per saperne di più, consulta il Comunicato del Governo

 

Uffici pubblici, servizi e attività commerciali

Con Ordinanza n. 39 del 22 dicembre 2021 la Regione Umbria raccomanda l'adozione, da parte degli Enti Locali ed Enti Pubblici, di tutte le misure possibili finalizzate a prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’effettuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di riunioni e incontri di lavoro in videoconferenza, prevedendo ove possibile, nell’ambito del quadro normativo vigente, il ricorso allo smart working.

 

Con Ordinanza n. 29 del 23 aprile 2021 la Regione Umbria prescrive agli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di tutto il territorio regionale, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 medesima Ordinanza (ad es. misurazione della temperatura ai clienti, distanziamento interpersonale non inferiore a due metri, sistemi di areazione, messa a disposizione di sistemi di disinfezione per le mani, accessi regolamentati ecc.) .

Ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture assimilabili ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato 3 Ordinanza n. 29 (capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori), nonchè le disposizioni di cui al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

 

Disposizioni governative in materia di uffici pubblici, servizi e attività commerciali:

 

Uffici pubblici

Presso tutto il territorio nazionale l'attività amministrativa è svolta regolarmente e, in ogni caso, quasi tutti i servizi pubblici sono fruibili on line.

Con Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.

A partire dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività dei pubblici dipendenti torna ad essere in presenza e non più in modalità agile. 

Tuttavia, con Circolare del 5 gennaio 2022 siglata dal Ministro per la pubblica amministrazione d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si raccomanda, sia nel lavoro pubblico che privato, il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

 

Attività commerciali

Sono consentite, previa esibizione di Green Pass rafforzato,  le attivita' dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo sia all'aperto che al chiuso, anche a cena, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida. 

 

Si ricorda che a partire dal 25 dicembre è esteso l'obbligo di esibire il Green Pass rafforzato anche per il consumo al banco

 

Le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida. 

 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Dette attività devono svolgersi nel rispetto di Protocolli o Linee guida adottati dalle Regioni o Province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

 

Le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, comunque, in coerenza con i Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

A partire dal 10 gennaio 2022, per l’ingresso in alberghi e strutture ricettive occorre esibire il Green Pass rafforzato

 

Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

A partire dal 20 gennaio 2022 è esteso l’obbligo di Green Pass base  a coloro che accedono ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici).

A partire dal primo febbraio 2022 è esteso l'obbligo di Green Pass base per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Accesso alle strutture sanitarie 

Dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, possono accedere a far visita presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose (c.d. Green Pass buster)

 

Misure per le famiglie


II D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 riconosce al genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Qualora la prestazione di lavoro non possa essere svolta in modalità agile il genitore, per il medesimo periodo, avrà diritto ad astenersi dal lavoro (congedo straordinario retribuito mediante un'indennità al 50%). 
 

Alle famiglie in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza Covid -19, il DL 34 del 19 maggio 2020 riconosce un sostegno al reddito straordinario denominato "Reddito d'emergenza"- Rem, che oscilla da 400 euro a 800 euro a seconda del nucleo familiare.  

 

Per ulteriori informazioni sul reddito d'emergenza consulta la relativa pagina del Governo nonchè la pagina INPS 

 

Solidarietà digitale
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti a beneficio dei cittadini che necessitino di servizi digitali per motivi di lavoro agile o per intrattenimento personale. Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all'iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione al seguente link:
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

 

DigiPASS Umbria
I DigiPASS della Regione Umbria, nel periodo di chiusura al pubblico delle sedi a causa del Covid-19, propongono l'iniziativa #daCasaPuoi per continuare ad essere vicini agli utenti anche in questo momento attraverso attività di supporto online e a distanza: informazioni sui canali social ed assistenza "on demand" ai cittadini sull'utilizzo dei servizi digitali utili nella vita quotidiana. Per maggiori informazioni visita il seguente link: https://digipass.regione.umbria.it/

 

Trasporti

A partire dal 10 gennaio 2022  è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato,  l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

 

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto  di  persone,  ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega più di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con   conducente,   ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale.

 

Si segnala è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 in tutti i suindicati mezzi di trasporto. 

 

A bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale e di trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei Protocolli e Linee guida vigenti. 

 

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, l'attività di trasporto pubblico è espletata nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del covid-19 nel SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA  e delle Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus covid-19.

 

In merito ai trasporti pubblici con Ordinanze della Presidente della Giunta Regionale (Pubblicate nella sezione Ordinanze del presente portale) sono stati modificati i programmi di esercizio dei Treni e del trasporto pubblico locale.

Di seguito i link per consultare gli orari:
Trenitalia S.p.A.
Ishtar S.c.ar.l.
Umbria Mobilità, TPL e Mobilità
Busitalia Sita Nord S.r.l.
Per ulteriori informazioni circa le infrastrutture e i trasporti della Regione Umbria consulta il seguente link: Infrastrutture e Trasporti, Regione Umbria

 

Rifiuti

Con l’Ordinanza 14 agosto 2020, n.47 è stato confermato che i rifiuti costituiti dai DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) esausti, come guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono assimilati ai rifiuti urbani e che vanno conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo (rifiuti indifferenziati).
 

Le disposizioni impartite con l’ordinanza 47 restano in vigore fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

 

Con l’Ordinanza n.35 del 1 luglio 2020 è stato confermato che i rifiuti prodotti nelle abitazioni di cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere smaltiti esclusivamente in maniera indifferenziata.


Questo vale anche per i rifiuti prodotti nelle zone soggette ad eventuali Ordinanze di divieto di accesso (le così dette zone rosse) emesse per contenere il rischio di diffusione del virus.
Le disposizioni impartite con l’ordinanza 35 restano in vigore fino a 60 giorni dopo la fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con l'Ordinanza 14 maggio 2020, n. 24 i rifiuti costituiti dai DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) esausti, come guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono stati assimilati ai rifiuti urbani al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19.
Queste tipologie di rifiuti vanno conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo (rifiuti indifferenziati).
Altre informazioni circa il corretto smaltimento dei rifiuti relativi all'emergenza Covid19 sono riportate nei seguenti documenti:
Circolare esplicativa sull'uso dei Big Bag
Nota chiarimenti sul corretto smaltimento dei DPI (Dispositivi di protezione individuale)

Con l’Ordinanza 30 marzo 2020, n. 13, si dispone che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 che si trovano in isolamento o in quarantena obbligatoria, vengono raccolti e conferiti in maniera indifferenziata, senza procedere perciò alla raccolta differenziata.
Per ulteriori informazioni riguardo la materia ambientale, visita la sezione dedicata nel portale istituzionale della Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/ambiente.

 


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