Decreto 11 luglio 2011 (G.U. n. 209 del 08/09/2011) | |
Equipollenza della qualifica di operatore amministrativo segretariale alla qualifica di centralinista telefonico non vedente | |
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594
recante: «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici
ciechi» che all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali un albo professionale nazionale nel quale
vengono iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di
centralinista telefonico; Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113
recante: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» ed in particolare gli
articoli 1 e 2 relativi rispettivamente, alla formazione dell'Albo
professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione
alla funzione di centralinista; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144
recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
in particolare l'art. 45, comma 12, che dispone: «Ai fini
dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche
equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento
dei lavoratori non vedenti»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 10 gennaio 2000 recante «Individuazione di
qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente,
ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n.
144» che all'art. 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali possono essere individuate ulteriori qualifiche
equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente; Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010 con il
quale e' stato recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione -
anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Vista la circolare n. 101 del 30 dicembre
2010 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
avente ad oggetto: «Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012» ed, in particolare
l'Allegato 3 «Tabella di confronto tra le qualifiche professionali
triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed
i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il
previgente ordinamento» che riconduce alla nuova qualifica di operatore
amministrativo segretariale il diploma di qualifica professionale di
centralinista telefonico non vedente; Ritenuto di estendere ai soggetti non
vedenti che conseguono il diploma di operatore amministrativo segretariale
ai sensi della vigente normativa sulla istruzione e formazione
professionale la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai
centralinisti non vedenti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 iscritti
nell'apposito Albo nazionale; Decreta: Art. 1 Equipollenza della qualifica di operatore
amministrativo segretariale a quella di centralinista telefonico
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29
marzo 1985, n.113 la qualifica di operatore amministrativo segretariale e'
riconosciuta equipollente a quella di centralinista telefonico non
vedente. 2. Ai fini del conseguimento della qualifica
equipollente di cui al presente articolo e ai fini dell'iscrizione
all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui
alla citata legge n. 113/85. Roma, 11 luglio 2011
Il Ministro: Sacconi |