Deposito Legale
La legge sul Deposito legale, sancisce la costituzione degli Archivi regionali della produzione editoriale.



 

Il 2 settembre 2006 è entrato in vigore il Regolamento (D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252)  della nuova legge sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (Legge 15 aprile 2004, n. 106). Con la nuova normativa, sono obbligati al deposito: "a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l'editore c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari" (art. 3, Legge 15 aprile 2004, n. 106).
Obiettivo della legge è la fruizione pubblica e la conservazione della memoria attraverso il deposito di quanto pubblicato o diffuso in Italia presso alcuni Istituti destinati a costituire l'"Archivio nazionale", dove convergono le copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato in Italia,  e l'"Archivio regionale  della produzione editoriale", dove convergono una o due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato nella regione.
La Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 3 maggio 2006 n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico",  ha individuato con propria deliberazione n. 2116 del 17.12.2007 (BUR Parte I-II n.4 del 23.1.2008) la Biblioteca comunale Augusta di Perugia; la Biblioteca comunale di Città di Castello; la Biblioteca comunale di Terni quali istituti regionali destinati alla conservazione delle copie dell'Archivio regionale della produzione editoriale.

Con D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89  "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"sono state  introdotte modifiche al fine della riduzione della spesa per il Deposito Legale  di stampati e documenti ed in particolare:

- il  D.L. 24/04/2014 n. 66 all'art. 5, comma a) dispone che agli Istituti depositari per l'Archivio Regionale venga consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili. Di conseguenza i Decreti ministeriali  28 dicembre 2007 e 10 dicembre 2009 che individuavano gli istituti depositari regionali, dovranno essere modificati con prossime delibere della Conferenza Stato Regioni;

- per quanto riguarda  l'Archivio Nazionale, resta invariato l'obbligo di consegna di una copia rispettivamente alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze di ogni documento stampato in Italia, ad esclusione delle ristampe inalterate ai sensi del  D.L. 24/04/2014 n. 66 all'art. 5, comma b) che ne dispone l'esonero totale .

In attesa di poter provvedere, con Delibera di Giunta Regionale, alla designazione di un "unico" Istituto depositario per la provincia di Perugia, si comunica che, in accordo con i due attuali Istituti depositari per il territorio provinciale suddetto, la Biblioteca Augusta e la Biblioteca G.Carducci di Città di Castello, sarà la Biblioteca Augusta ad ospitare l'unica copia dovuta per gli stampati e i documenti a questi assimilabili.

Dopo il provvedimento sul Deposito legale  - in vigore dal 24/06/2014 - gli editori devono inviare una sola copia degli stampati, e dei documenti a questi assimilabili, o presso la Biblioteca Augusta o presso la Biblioteca "bct" di Terni, secondo il territorio provinciale di pertinenza.


Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche
La Dirigente Antonella Pinna
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